Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36288 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in data 31 marzo 2023, ha confermato la sentenza emessa in data 28 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Modena l’ha condannato per i reati di tentata truffa.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 56 e 640 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata truffa
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 164 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena,
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 61 n. 5, 133 e 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa in relazione al reato di cui al capo A) dell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
il primo motivo di impugnazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare l’idoneità e l’univocità delle condotte poste in essere dal ricorrente a perfezionare il reato di tentata truffa (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
2. Il secondo motivo di impugnazione è fondato.
Ritiene il Collegio di aderire al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso in cui l’imputato abbia invocato con l’atto di appello la concessione della sospensione condizionale della pena ed i giudici di appello non abbiano preso in considerazione tale richiesta, la sentenza impugnata debba essere annullata in parte qua con rinvio allorquando la valutazione degli elementi che possono fondare la concessione del beneficio richiede una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità; tale giudizio
prognostico richiede, infatti, la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche eventualmente sopravvenuti ed è, quindi, rimessa alla discrezionalità del giudice di appello (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 – 01; Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo, Rv. 282562- 01 e da ultimo Sez. 6, n. 30028 del 01/07/2022, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie, la sentenza di appello è priva di qualunque valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione del beneficio direttamente in sede di legittimità.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
La motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver correttamente affermato il principio di diritto secondo cui l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, dovendo il giudice valutare la ricorrenza in concreto di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo, hanno escluso la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. dopo aver positivamente valutato le capacità cognitive delle persone offese dei reati di cui ai capi B) e C) ed hanno – al contrario- ritenuto sussistente l’aggravante de qua in relazione alla persona offesa del reato di cui al capo A) senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla valutazione dell’eventuale particolare vulnerabilità di tale vittima.
Tanto premesso si impone l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, stante la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso.
Tenuto conto della data di commissione dell’ultima condotta del reato continuato di tentata truffa (09 ottobre 2015) e della presenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione (giorni 182 di sospensione), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è spirato in data 9 ottobre 2023 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all’odierna decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso, il 10 settembre 2024.