Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cimitile (NA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 02/10/2023 dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 ottobre 2023, che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentata concussione (artt. 56, 317, cod. pen.).
Egli lamenta la violazione dell’art. 1571cod. pen., deducendo che il termine di prescrizione, pari nel massimo a dieci anni dalla commissione del reato, avvenuta al più tardi il 25 febbraio 2013, fosse decorso già all’atto di tale pronuncia.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’annullamento della sentenza senza rinvio, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione in data anteriore alla sentenza d’appello, e precisamente – considerate le sospensioni del decorso del relativo termine – il 30 maggio 2023.
3. Il ricorso è fondato.
Il reato addebitato al ricorrente si è estinto per prescrizione prim’ancora della pronuncia della sentenza impugnata.
Si legge in sentenza, infatti, che le condotte si sono protratte fino al 25 febbraio 2013.
Per effetto della lettura combinata degli artt. 157, 161 e 56-317, cod. pen., nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, il termine di prescrizione è pari a dieci anni da quella data.
Aggiungendosi ad esso i periodi durante i quali il relativo decorso è rimasto sospeso per rinvii del processo su richiesta della difesa dell’imputato, lo stesso è spirato il 30 maggio 2023, in pendenza, dunque, del giudizio d’appello.
A nulla rileva che la relativa declaratoria non sia stata dall’interessato richiesta al giudice d’appello. È ammissibile, infatti, il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche quale unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.