Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
RAGIONE_SOCIALE NOME n. a Palermo DATA_NASCITA‘DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 30/1/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO he ha concluso per l’annullamento senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al capo B) per maturata prescrizione e per il rigetto nel resto nonché per l’integrale rigetto del ricorso proposto nell’interesse dello COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 29/3/2022, aveva riconosciuto COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli dell’abusiva occupazione di un
alloggio IACP nonché del danneggiamento di un muro dell’immobile nel quale era stata realizzata un’apertura di collegamento con l’unità adiacente, con conseguente condanna di ciascuno alla pena di euro 900,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO che, con unico atto, ha dedotto:
2.1 l’omessa motivazione in relazione alla conferma di responsabilità per il delitto sub b) nonostante l’assenza di prova circa la commissione del danneggiamento da parte dei ricorrenti. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha omesso qualsiasi verifica in ordine all’esistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della p.o. ed ha acriticamente recepito la valutazione del primo giudice senza tener conto delle emergenze processuali, che accreditano ipotesi antagoniste dotate di un significativo grado di plausibilità logica, e senza fornire risposta alle doglianze difensive;
2.2 l’erronea applicazione degli artt. 157 e segg., avendo la Corte territoriale escluso in relazione alla posizione della ricorrente COGNOME il decorso del termine di prescrizione relativo al delitto sub b) sebbene lo stesso, tenuto conto dei periodi di sospensione indicati in motivazione, fosse spirato il 12/1/2024, in epoca quindi anteriore l’emissione della sentenza impugnata;
2.3 la violazione dell’art. 131 bis cod.pen. e correlato vizio cumulativo della motivazione. Secondo il difensore i giudici d’appello hanno disatteso le censure difensive sul punto senza procedere ad un’analisi disgiunta delle posizioni degli imputati sebbene la COGNOME risulti gravata da un solo precedente che esclude l’abitualità ostativa e il fatto debba ritenersi di particolare tenuità;
2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e alla omessa concessione alla COGNOME del beneficio della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 primo motivo che revoca in dubbio la responsabilità degli imputati per il delitto di danneggiamento ascritto al capo b) è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 5) ha persuasivamente richiamato a fondamento del rigetto del gravame difensivo la circostanza che l’apertura effettuata sul muro dell’appartamento in contestazione serviva a mettere in collegamento detta unità abitativa con altra attigua, già abusivamente occupata dai prevenuti. Sotto il profilo logico detta emergenza dà concludente conto dell’ascrivibilità della condotta ai ricorrenti che, per quanto consta, erano gli unici ad avere interesse alla parziale demolizione del muro perimetrale dell’appartamento per unificare di fatto gli immobili.
1.2 Ciò posto, risulta fondato il secondo motivo con il quale si è eccepita l’avvenuta estinzione del delitto ex art. 635 cod.pen. ascritto sub b) nei confronti
della COGNOME per decorso del termine massimo di prescrizione alla data della pronunzia della sentenza impugnata. Invero, pacifica l’irrilevanza ai fini della causa estintiva della recidiva semplice contestata all’imputata, il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, aumentato di mesi sette e gg. quindici per effetto delle sospensioni disposte in primo grado, risulta spirato il 12 gennaio 2024, in epoca precedente la decisione d’appello. Per dette ragioni la sentenza censurata deve essere annullata senza rinvio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in relazione al capo b) con eliminazione della relativa pena.
1.3 II terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha negato la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. richiamando la protratta durata dell’occupazione abusiva, cessata solo a seguito dell’accoglimento della domanda di reintegra nel possesso avanzata dall’assegnatario NOME NOME, cui faceva seguito nell’ottobre 2017 il rilascio dell’immobile. Basterebbe detta ultima circostanza da sola a dar conto dell’impossibilità di configurare il danno conseguito al reato ex art. 633 cod.pen. come di esigua entità, attesa la illecita e prolungata compressione dei diritti del legittimo assegnatario, cui si coniuga, in relazione alla posizione dello COGNOME, la recidività anche specifica, idonea ad integrare l’abitualità ostativa normativamente prevista.
1.4 Anche le conclusive censure in punto di dosimetria della pena sono destituite di pregio con riguardo alla posizione dello COGNOME alla luce dell’opzione per la pena pecuniaria effettuata dal primo giudice, del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti e dell’avvenuta neutralizzazione della recidiva qualificata riconosciuta a suo carico.
Quanto alla COGNOME, stante la declaratoria estintiva in relazione al reato sub b), la pena deve essere rideterminata espungendo l’aumento a titolo di continuazione effettuato per tale capo, pari ad euro 300,00.
Per il resto la valutazione di congruità della residua sanzione operata dai giudici di merito appare del tutto coerente con le risultanze processuali mentre il diniego del beneficio della sospensione appare adeguatamente sostenuto dal giudizio di forte disvalore della condotta, dal richiamo al precedente che milita a carico della ricorrente e da un apprezzamento personologico negativo, che contrasta con la formulazione di una prognosi di favore in ordine alla futura astensione da illeciti.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME in relazione al capo b) in quanto il reato è estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena e determinazione di quella concernente il residuo reato nella misura di euro 600,00 di multa.
Il ricorso di NOME deve essere, invece, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui all’art. 635 cod.pen. perché il reato è estinto per prescrizione. Elimina la relativa pena di euro 300,00 di multa, determinando la residua pena in relazione al reato di cui all’art. 633 cod.pen. in euro 600,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente