Prescrizione del Reato: Quando un Errore di Calcolo Porta all’Annullamento
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22695/2024) offre un chiaro esempio di come le dinamiche processuali possano portare a esiti inaspettati. In questo caso, un errore nel ricalcolo della pena da parte di una Corte d’Appello ha portato la Suprema Corte a dichiarare la prescrizione del reato di ricettazione, annullando la condanna. Analizziamo i dettagli di questa affascinante vicenda giudiziaria.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un procedimento penale a carico di un individuo accusato di due reati: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione della stessa merce contraffatta. In secondo grado, la Corte d’Appello di Palermo aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando prescritto il reato previsto dall’art. 474 c.p. Di conseguenza, i giudici avevano ricalcolato la pena per il solo reato residuo di ricettazione, condannando l’imputato a dieci mesi e dieci giorni di reclusione e duecento euro di multa.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due motivi principali: il primo, di natura fattuale, contestava la sua responsabilità penale, sostenendo che non vi fosse prova della destinazione alla vendita della merce (circa 2900 pezzi contraffatti); il secondo, di natura tecnica, lamentava un errore nel calcolo della pena effettuato dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione e la Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la responsabilità dell’imputato, basandosi sulla notevole quantità di merce contraffatta, elemento che logicamente ne implicava la destinazione al commercio.
Il secondo motivo, invece, è stato accolto. I giudici di legittimità hanno riscontrato che la Corte d’Appello, nell’isolare la pena per la sola ricettazione, aveva commesso un errore, determinando una sanzione ‘in peius’, ovvero peggiorativa rispetto a un calcolo corretto che tenesse conto delle attenuanti generiche già riconosciute.
L’Effetto Domino: dall’Errore di Calcolo alla Prescrizione
È proprio l’accoglimento di questo secondo motivo a innescare la conseguenza più significativa. La necessità di correggere il vizio della sentenza impugnata ha imposto alla Cassazione di riconsiderare lo stato del procedimento. In questa fase, la Corte ha constatato che, nel tempo trascorso per arrivare al giudizio di legittimità, era maturato il termine decennale di prescrizione del reato anche per la ricettazione. In applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che obbliga il giudice a dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della sentenza è duplice. Da un lato, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito operata dai giudici d’appello riguardo alla colpevolezza dell’imputato, respingendo le censure fattuali. Dall’altro, ha rilevato un vizio di legittimità nel processo di determinazione della pena. La Corte d’Appello, dopo aver escluso il reato prescritto, ha irrogato una pena per il reato residuo che, di fatto, penalizzava l’imputato più di quanto avrebbe dovuto, soprattutto in relazione all’incidenza delle attenuanti generiche. Questo errore ha reso la sentenza annullabile su quel punto. Tuttavia, l’obbligo primario del giudice penale è verificare la sussistenza di cause di estinzione del reato, come la prescrizione. Avendo accertato che il termine massimo era decorso, la Corte di Cassazione ha applicato questo principio, che prevale su ogni altra valutazione, portando all’annullamento della sentenza senza rinvio.
Le Conclusioni
Questa pronuncia sottolinea due principi fondamentali del nostro ordinamento. Primo, l’importanza della precisione nel calcolo della pena, specialmente quando si interviene su sentenze che riguardano più capi d’imputazione. Un errore può costituire un vizio di legittimità capace di invalidare una decisione. Secondo, e più importante, ribadisce la centralità dell’istituto della prescrizione del reato come meccanismo di garanzia che impone una ‘ragionevole durata’ del processo. Se lo Stato non riesce a giungere a una condanna definitiva entro i termini previsti dalla legge, il reato si estingue. In questo caso, il tempo necessario per far valere un proprio diritto (la corretta determinazione della pena) ha giocato a favore dell’imputato, portando alla completa estinzione del procedimento a suo carico.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna?
La Corte ha annullato la condanna perché, nel corso del giudizio, si è accorta che era trascorso il termine massimo di tempo previsto dalla legge per quel tipo di reato (ricettazione). Di conseguenza, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Quale errore aveva commesso la Corte d’Appello?
La Corte d’Appello, dopo aver dichiarato prescritto un primo reato, aveva ricalcolato la pena per il secondo reato (ricettazione) in modo errato, determinando una sanzione peggiorativa per l’imputato rispetto a un calcolo corretto che tenesse conto delle attenuanti generiche già concesse.
Un reato può estinguersi per prescrizione anche dopo una condanna in appello?
Sì. La prescrizione può maturare in ogni stato e grado del procedimento, fino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile. Come dimostra questo caso, se i termini decorrono durante il giudizio in Cassazione, la Suprema Corte ha l’obbligo di dichiarare l’estinzione del reato e annullare la condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22695 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione delitto ex art. 474 cod.pen. e rideterminava la pena per il reato di ricettazione nella mis mesi dieci, giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa;
letta la memoria a firma del difensore;
-rilevato che le censure in punto di responsabilità svolte nel secondo motivo sono articolate in fatto e manifestamente infondate, avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito le circostanze dalle quali ha desunto la destinazione alla vendita della merce, dove escludersi un travisamento delle risultanze probatorie con riguardo all’entità numerica pezzi (circa 2900) corredati da marchi contraffatti;
considerato che il secondo motivo è fondato in quanto i giudici d’appello in esi all’espunzione dell’aumento per continuazione relativo al reato ex art. 474 cod.pen dichiarato prescritto, hanno determinato la pena per il residuo addebito in misura deteri per la prevenuta quanto all’incidenza delle già riconosciute attenuanti generiche;
che in conseguenza del cennato vizio deve rilevarsi ex art. 129 cod.proc.pen. l prescrizione del reato di ricettazione, risultando allo stato decorso il termine dece aumentato delle sospensioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Pr ‘dente