Prescrizione del Reato: Quando Annulla la Condanna Anche con Ricorso Inammissibile
La prescrizione del reato rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che sancisce l’estinzione di un reato a seguito del decorso di un determinato periodo di tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13852 del 2024, ha ribadito un principio cruciale: la prescrizione, se maturata, prevale anche sui motivi di ricorso inammissibili, portando all’annullamento della condanna. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Dal Tentato Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Siracusa nel 2016 nei confronti di due individui per il reato di tentato furto aggravato in concorso. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Catania nel 2022. Gli imputati, non rassegnati, decidevano di proporre ricorso per Cassazione, lamentando principalmente vizi di motivazione sia riguardo l’affermazione di responsabilità sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Come terzo motivo, sollevavano la questione dell’avvenuta prescrizione del reato.
L’Inammissibilità dei Primi Motivi e la Rilevanza della Prescrizione del Reato
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato i primi due motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. I giudici hanno ritenuto che le doglianze fossero generiche e non contenessero una necessaria analisi critica delle argomentazioni della Corte d’Appello. In sostanza, i ricorsi non spiegavano perché la motivazione della sentenza impugnata fosse errata, limitandosi a una critica non specifica.
Tuttavia, l’inammissibilità dei motivi riguardanti la responsabilità non ha impedito alla Corte di esaminare la terza questione, quella relativa alla prescrizione. Questo passaggio è fondamentale e si basa su un principio consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza Ricci, n. 12602/2016): la presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, deve essere rilevata e dichiarata anche d’ufficio, prevalendo sull’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha constatato che il termine massimo di prescrizione per il reato contestato era già decorso prima che la Corte d’Appello pronunciasse la sua sentenza di conferma. La legge prevede che, trascorso un certo tempo senza una condanna definitiva, lo Stato perda interesse a punire quel fatto. Nel caso di specie, questo termine era scaduto nel lasso di tempo tra la sentenza di primo grado e quella di appello.
La logica giuridica seguita dalla Cassazione è chiara: l’inammissibilità dei motivi di ricorso non può ‘sanare’ una situazione in cui il potere punitivo dello Stato si è già estinto per legge. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello, essendo stata emessa quando il reato era già prescritto, è stata considerata illegittima.
Le Conclusioni
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Questo significa che la condanna è stata cancellata in via definitiva e gli imputati sono stati prosciolti. La decisione riafferma l’importanza dell’istituto della prescrizione del reato come garanzia di civiltà giuridica, che impone tempi certi per la celebrazione dei processi. Essa dimostra che, anche di fronte a un’impugnazione formalmente debole o inammissibile, i principi fondamentali del diritto penale, come l’estinzione del reato per il decorso del tempo, mantengono la loro piena efficacia e devono essere sempre applicati dal giudice.
Un ricorso in Cassazione con motivi generici può essere comunque esaminato nel merito?
No, se i motivi sono generici e non criticano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, vengono dichiarati inammissibili e non possono essere esaminati nel merito della colpevolezza.
La prescrizione del reato può essere dichiarata anche se i motivi del ricorso sono inammissibili?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la causa di estinzione del reato per prescrizione, se maturata prima della sentenza di secondo grado, deve essere rilevata e dichiarata, anche in presenza di motivi di ricorso inammissibili.
Qual è l’effetto della dichiarazione di prescrizione del reato da parte della Cassazione?
L’effetto è l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Ciò significa che la condanna viene cancellata definitivamente, il reato si considera estinto e il processo si conclude con un proscioglimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa del 20 aprile 2016 (di condanna per il reato di cui agli artt.110, 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.;
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (violazione di legge e vizio di motivazione sul punto inerente all’affermazione di responsabilità e vizio di motivazione su diniego di circostanze attenuanti generiche) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza a pag.2 quanto alla responsabilità e a pag.3 quanto alle generiche;
L’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso non osta alla disamina del terzo motivo, concernente la sopravvenuta prescrizione del reato, in quanto maturata prima della pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 20 marzo 2024
iere stensore Il
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Il Presidente