Prescrizione del Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento giuridico che bilancia l’esigenza di giustizia con il principio di certezza del diritto e del giusto processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10329/2024) offre un chiaro esempio di come questo meccanismo operi nella pratica, portando all’annullamento di una condanna anche in presenza di motivi di ricorso potenzialmente fondati. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne i meccanismi e le implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale giunge in Cassazione a seguito del ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. Tra i motivi del ricorso, la difesa lamentava la mancanza di una “motivazione rafforzata” da parte dei giudici di secondo grado. Questo significa che, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva argomentato in modo sufficientemente solido le ragioni per cui aveva confermato la condanna, specialmente a fronte delle argomentazioni difensive presentate.
L’Analisi della Cassazione e la Prevalenza della Prescrizione del Reato
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha preliminarmente considerato che il motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione non era inammissibile. Tuttavia, prima di poter entrare nel merito di questa e delle altre censure, i giudici hanno compiuto una verifica cruciale: il calcolo dei termini di prescrizione del reato contestato.
È emerso che il termine massimo di prescrizione era decorso in data 27 aprile 2023, ovvero prima della celebrazione dell’udienza in Cassazione. In base all’articolo 129 del codice di procedura penale, quando si verifica una causa di estinzione del reato come la prescrizione, il giudice ha l’obbligo di dichiararla immediatamente. Questa regola prevale sull’esame del merito del ricorso, a meno che non emergano prove evidenti e immediate di innocenza dell’imputato che potrebbero portare a un proscioglimento più favorevole. Nel caso di specie, non sussistevano tali evidenze.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della sentenza è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale. La Corte ha stabilito che l’intervenuta prescrizione del reato determina l’estinzione dello stesso, rendendo superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso.
La declaratoria di estinzione del reato ha un effetto assorbente: una volta accertata, il processo si ferma. Per questo motivo, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna “senza rinvio”, una formula che indica la chiusura definitiva del procedimento. Le altre questioni sollevate dalla difesa, pur potenzialmente valide, sono state considerate “assorbite”, ovvero non più rilevanti ai fini della decisione finale.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce la centralità e la cogenza dell’istituto della prescrizione del reato nel sistema penale. Dimostra come il trascorrere del tempo, in assenza di una sentenza irrevocabile, possa neutralizzare l’azione penale, portando alla cancellazione degli effetti di una condanna. La decisione sottolinea che l’obbligo del giudice di rilevare d’ufficio le cause di estinzione del reato è prioritario e precede la valutazione nel merito delle doglianze dell’imputato. Si tratta di una garanzia fondamentale che assicura che nessun cittadino possa rimanere sotto processo per un tempo indefinito, confermando il principio della ragionevole durata del processo.
Cosa succede se il reato si prescrive durante il ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione è obbligata a dichiarare immediatamente l’estinzione del reato e, di conseguenza, ad annullare la sentenza di condanna senza rinvio, a meno che non risultino evidenti cause di proscioglimento nel merito più favorevoli all’imputato.
Se un motivo di ricorso è valido, la Cassazione lo esamina anche se il reato è prescritto?
No. Secondo questa sentenza, la declaratoria di prescrizione del reato prevale e assorbe gli altri motivi di ricorso. Il giudice non è tenuto a esaminarli, poiché la causa estintiva chiude definitivamente il procedimento.
Cosa significa ‘annullamento senza rinvio per prescrizione’?
Significa che la Corte di Cassazione cancella la sentenza di condanna in modo definitivo. Il processo non viene inviato a un altro giudice per un nuovo esame, perché il reato stesso si è estinto a causa del decorso del tempo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10329 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Letta la memoria difensiva del ricorrente;
considerato che non risulta inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza di una motivazione rafforzata, avuto riguardo alla contestata forza persuasiva superiore della sentenza di appello, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, a fronte di quanto ragionevolmente esposto in primo grado, e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile (Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, COGNOME, non massimata; cfr. anche Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082);
ritenuto che il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. risulta decorso in data 27 aprile 2023, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato;
che la suddetta declaratoria determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle residue censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il onpigliere estensore
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Il Presidente