Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8396 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOJ
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, per avere dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica perché estinti per sopravvenuta prescrizione, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per il reato di cui al capo 3), dal primo Giudice riqualificato ai sensi dell’ art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Calvizzano, il 5/10/2015).
In data 27/09/23, è pervenuta memoria con cui il difensore chiede la trattazione orale del procedimento, altresì ribadendo che la coltivazione domestica non ha rilevanza penale.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 05/04/2023 il relativo termlne di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (reato commesso il 05/10/2015), e non risultando sospensioni.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profil di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all’adozione della sentenza impugnata (11/07/2022).
È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv.244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di
appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 ascritto a COGNOME, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente