Prescrizione del Reato: la Cassazione Annulla la Condanna per Decorrenza dei Termini
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7804/2024 offre un chiaro esempio di come la prescrizione del reato possa intervenire a estinguere un’azione penale, anche dopo una sentenza di condanna in appello. Questo caso dimostra l’importanza cruciale del fattore tempo nel processo penale e come esso possa prevalere sulle questioni di merito.
I Fatti del Processo: dall’Assoluzione alla Condanna
La vicenda processuale ha origine da un’accusa per bancarotta semplice (art. 217 della legge fallimentare) a carico di due persone. In primo grado, il tribunale aveva emesso una sentenza di assoluzione, ritenendo applicabile la causa di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero aveva proposto appello. La Corte d’Appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece dichiarato gli imputati colpevoli, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. A questo punto, gli imputati, tramite il loro difensore, hanno presentato ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e l’Impatto della Prescrizione del Reato
Gli imputati basavano il loro ricorso su due motivi principali:
1. La violazione dell’art. 603, comma 3-bis del codice di procedura penale, per la mancata rinnovazione di prove dichiarative decisive che erano state valutate diversamente in appello.
2. L’inosservanza dell’obbligo di “motivazione rafforzata”, necessario quando un giudice d’appello ribalta una sentenza assolutoria.
La Corte di Cassazione, pur ritenendo i motivi non manifestamente infondati, ha spostato il fulcro della sua decisione su un aspetto pregiudiziale e assorbente: la maturata prescrizione del reato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha proceduto a un calcolo preciso dei termini prescrizionali. Il reato era stato commesso il 15 febbraio 2016. Il termine massimo di prescrizione era fissato per il 15 agosto 2023. A questo periodo, si dovevano aggiungere 64 giorni di sospensione dovuti a un rinvio d’udienza legato all’emergenza Covid-19. Di conseguenza, il termine ultimo per la prescrizione era spirato il 18 ottobre 2023.
Poiché l’udienza in Cassazione si è tenuta il 7 febbraio 2024, la Corte non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuta estinzione del reato. Quando la prescrizione matura, essa prevale sull’analisi del merito dei ricorsi, a meno che non emerga con evidenza una causa di proscioglimento più favorevole all’imputato (come l’insussistenza del fatto o il non averlo commesso), circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questo significa che la condanna emessa dalla Corte d’Appello è stata cancellata definitivamente. La sentenza sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: lo Stato ha un tempo limitato per perseguire e punire i reati. Una volta superato tale limite, l’azione penale si estingue, garantendo la certezza giuridica e impedendo che un imputato rimanga indefinitamente sotto processo. Questo caso serve da monito sull’importanza della durata ragionevole dei processi e sulle conseguenze concrete della decorrenza dei termini.
Cosa succede se il reato si prescrive durante il processo in Cassazione?
La Corte di Cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna senza rinviarla a un altro giudice, come accaduto in questo caso.
Perché la Cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso degli imputati?
La Corte ha rilevato che la prescrizione del reato era già maturata. Poiché la prescrizione è una causa di estinzione del reato che prevale, l’esame nel merito dei motivi di ricorso diventa superfluo, a meno che non emerga un’evidente causa di assoluzione più favorevole.
Come è stato calcolato il termine di prescrizione in questo caso?
Il calcolo è partito dalla data del fatto (15 febbraio 2016), aggiungendo il termine di prescrizione massima (fino al 15 agosto 2023) e un ulteriore periodo di 64 giorni per la sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza Covid-19, portando la data di estinzione al 18 ottobre 2023.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, investita dell’impugnazione del pubblico ministero, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado ex art. 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto e dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di cui all’art. 217 legge fall., applicando loro le pene ritenute di giustizia.
Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, proponendo due motivi: violazione dell’art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. per omessa rinnovazione delle prove dichiarative decisive, diversamente valutate; inosservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata circa l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen.
Risulta trasmessa una memoria difensiva a sostegno della ammissibilità dei motivi di ricorso.
I motivi non sono manifestamente infondati alla luce del disposto dell’art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. e del princ pio di motivazione rafforzata, sicché deve essere rilevato che in data 18 ottobre 2023 è decorso il termine prescrizionale massimo:
fatto commesso il 15 febbraio 2016;
prescrizione massima 15 agosto 2023;
+ 64 giorni di sospensione c.d. COGNOME (rinvio udienza del 2 aprile 2020).
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impucinata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 07/02/2024