Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5815 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5815 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, La Corte di appello di Potenza confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, 17/02/2020, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e per l’effetto, ritenuta la cont fra gli episodi, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, ol al pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO COGNOME, a mezzo del difensor AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge processuale ex ar 606, comma 1, lett c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 533 cod. proc. essere intervenuta condanna in violazione del canone dell’oltre ogni ragione dubbio e per omessa valutazione di atti, oltre che in relazione all’art. proc. pen., essendo intervenuta pronuncia di condanna in difetto della neces contestazione, essendo unico l’episodio contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, essendo ormai maturato il termine massimo di prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo incentrato su cens aspecifiche, non consentite in questa sede e comunque manifestamente infondat Deve rilevarsi, in proposito, che l’atto di impugnazione non individua singoli del provvedimento avversato da sottoporre a censura, tendendo invece provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito
La seconda doglianza è invece fondata, dal momento che il calcolo dell pena è stato effettuato, ad opera dei Giudici di merito, mediante com dell’aumento per continuazione; in realtà, era però ascritta una sola viol come può agevolmente evincersi dalla lettura del capo di imputazione trascr nella sentenza impugnata.
Può vagliarsi, pertanto, la eventuale estinzione per prescrizione fattispecie delittuosa in relazione alla quale si procede. Invero, il fatt 21/11/2015 e il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni sei, elevabi massimo di anni sette e mesi sei. Tale termine massimo – in assenza di cau sospensione – è vanamente decorso alla data del 21/05/2023.
Non ricorrendo quindi alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129 proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la senten impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a proc. pen., per essere il reato contestato ormai estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto pe prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.