Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4919 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale letta le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 luglio 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato per la ricettazione di un assegno.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando che la Corte di appello non aveva preso in alcuna considerazione che il titolo in questione fosse stato consegnato a COGNOME NOME da COGNOME, e non da altro soggetto; anzi, dall’istruttoria dibattimentale era emerso che la consegna era stata effettuata dalla figlia di COGNOME (pag.11 trascrizione del 13.02.2019); inoltre, le dichiarazioni di COGNOME, soggetto portatore di contrapposti interessi sia di natura personale che giudiziari, non avevano avuto alcun riscontro ed erano assolutamente inverosimili.
1.2 Il difensore osserva che, pur ammettendo che l’imputato avesse avuto la disponibilità del titolo, restava da dimostrare la sua effettiva conoscenza della natura illecita dello stesso.
1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare di ufficio la intervenuta prescrizione del reato, visto che COGNOME aveva dichiarato di aver ricevuto un primo titolo nel 2011 e subito dopo quello di cui al capo di imputazione, precisando che dopo un anno dal ricevimento di quest’ultimo assegno, nel 2013 faveva deciso di denunciare COGNOME; pertanto, l’assegno era stato consegnato nel 2012, per cui era maturato il termine di prescrizione.
1.4 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere, attesa la non manifesta infondatezza del motivo relativo alla eccepita prescrizione
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso non risulta essere stato proposto in appello, in cui si lamentava genericamente che non era “stata fornita prova che il COGNOME abbia avuto l’effettiva disponibilità del titolo”; si deve quindi ribadir che, alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rileva bili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116
del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, COGNOME, non mass.). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.
Non manifestamente infondato, è invece, il motivo relativo alla eccepita prescrizione.
Il difensore ha infatti rilevato che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il teste COGNOME aveva affermato di aere versato l’assegno di cui al capo di imputazione nel 2013, dopo un anno dalla ricezione dello stesso da parte di COGNOME; pertanto, il ricorrente ha offerto un elemento incontrovertibile dal quale si ricava che la data del commesso reato non era quella indicata nel capo di imputazione (novembre 2014); considerata quindi la non manifesta infondatezza del motivo e che soltanto l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precludendo pertanto la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, la sentenza impugnata deve essere annullata per essere decorso, alla data attuale, il termine di prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 30/01/2024