Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4314  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE AIPPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per l’accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di CAGLIARI in difesa di NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglirnento.
L’avvocato COGNOME NOME è altresì presente in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME. Il difensore deposta nomina ex art 102 c.p.p., si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale per aver -riqualificato il fatto (originariamente qualificato ai sensi dell’art. 648 cod. pen.) come furt semplice, ai sensi dell’art. 624 cod. pen., con la recidiva specifica per COGNOME e la recidiva semplice per NOME, ha confermato la medesima sentenza in ordine alla pena inflitta. Ha revocato il beneficio della sospension condizionale della pena concessa: al COGNOME con la sentenza del Tribunale di Cagliari del 10/05/2013, irrevocabile il 17/07/2013, e con il decreto del Gip del Tribunale di Cagliari il 12/09/2013, irrevocabile il 22/12/2016; e al NOME con le sentenze della Corte di appello di Cagliari, sezione minorenni, del 04/07/2013, irrevocabile il 15/10/2013, del Gup del Tribunale per i minorenni di Cagliari del 23/06/2013, irrevocabile il 12/11/2015 e del Tribunale di Cagliari del 26/09/2015, irrevocabile il 09/12/2015.
I fatti oggetto del processo possono essere sintetizzati nei termini che seguono. NOME COGNOME aveva sporto formale querela lin ordine allo smarrimento, in data 21/11/2014, del proprio telefono cellullare (Samsung Galaxy S5), unitamente alla patente di guida, inserita nella custodia dello stesso, nei pressi del motel RAGIONE_SOCIALE di Cagliari. Acquisiti i tabulati telefonici polizia giudiziaria aveva scoperto che il codice IMEI del cellulare denunciato era stato prima associato all’utenza intestata a COGNOME NOME e successivamente, ad un’utenza riferibile a NOME COGNOME, odierni imputati. Escussa come testimone, la compagna del COGNOME, NOME COGNOME, riferiva che, all’epoca dei fatti, l’uomo lavorava vicino al motel RAGIONE_SOCIALE in una paninoteca mobile e che le aveva raccontato di avere trovato, insieme al NOME, un cellulare vicino al furgone. Nessuna giustificazione veniva peraltro fornita dagli imputati circa le modalità con cui erano venuti in possesso del telefono.
 Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati a mez2:o dei rispettivi difensori. A parte il primo motivo di ricorso del COGNOME, i restanti motivi d ricorso di questo imputato e i tre motivi di ricorso del coimputato COGNOME sono analoghi e possono quindi essere richiamati e trattati congiuntamente.
Con il primo motivo di ricorso, la difesa di NOME COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 647 cod pen.; mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 624
pen., perché l’impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, il cui codice IMEI, stampato nel vano batteria dell’apparecchio, identifica la cosa ma non il proprietario, integra il reato di appropriazione cose smarrite e non quello di furto. Nel caso di specie, il legittimo proprietar non era a conoscenza del luogo dove il telefono cellulare era stato smarrito, né vi erano, al momento del ritrovamento da parte dell’imputato, elementi che consentissero di risalire al legittimo proprietario, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata.
5. I motivi comuni ad entrambi i ricorrenti possono così sintetizzarsi:
5.1. Inosservanza delle norme di cui agli artt. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., 95, comma 1, d.lgs. 150/22 e 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.; omesso avviso della sussistenza delle condizioni per procedere alla sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 53 legge 689/81; omessa motivazione in ordine alla carenza delle condizioni per procedere alla sostituzione della pena detentiva, ai sensi del predetto art. 53.
Nel caso di specie, il Giudice di appello non ha provveduto, subito dopo la lettura del dispositivo, a dare avviso alle parti della sussistenza dei presuppos per la sostituzione della pena detentiva comminata con una sanzione sostitutiva prevista dalla legge;
5.2. Erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 53 L. 689/81, in conseguenza dell’inosservanza degli art. 545-bis cod. proc. peni e 95, comma 1, d.lgs. 150/22, relativamente alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, attesa la comminazione di una nuova pena detentiva in assenza di statuizioni sulla possibilità di procedere all sostituzione della stessa, la quale non avrebbe potuto determinare la revoca della sospensione condizionale concessa in precedenti giudizi.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reat per cui si procede, essendo spirato in data 20/05/2023 il relativo termine di prescrizione (fatto commesso in data 22/11/2014; al temine massimo di sette anni e sei mesi vanno aggiunte sospensioni, verificatesi nel giudizio di primo grado, pari ad 11 mesi e 29 giorni).
Deve rilevarsi che i ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc, pen. maturate, come nel caso
di specie, successivamente all’adozione della sentenza impugnata (07/03/2023).
È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrenti, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv.244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente,