Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44062 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44062 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato a Melito di Porto Salvo il 26/03/1971
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 24/01/2019;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga, in riferimento al quarto motivo, a con annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 24 gennaio 2019 (motivazione depositata il 23 febbraio 2024) ha confermato la condanna ad anni due di reclusione inflitta primo grado dal Tribunale monocratico di Locri a Glicora Rocco per il reato di cui all’art. 368 pen. (sentenza emessa del 30 novembre 2016).
L’imputazione per la quale è intervenuta la condanna concerne l’aver COGNOME con dichiarazioni rese a un maresciallo dei Carabinieri, falsamente accusato il Carabiniere NOME
NOME, pur sapendolo innocente, del reato di falso ideologico in atto pubblico consist nell’individuare in un verbale di contestazione di violazione del codice della strada il Gligora conducente del mezzo oggetto del controllo, con la recidiva reiterata e infraquinquennale .
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce quattro motivi, relativi – rispettivamente – all’assenza di i motivazione in ordine alla penale responsabilità del Gligora per il reato a lui ascritt dosimetria della pena irrogata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza di appello.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall’ 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 202 n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 202 n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Infondato è il primo motivo. Immune da censure in sede di legittimità è la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla falsità dell’accusa mossa al Carabiniere NOMECOGNOME Sul punto, la Corte di appello a pag. 5 rileva come, sulla base delle dichiarazioni rese dal maresci COGNOME, risulta che «era stato proprio l’imputato ad ammettere, già all’arrivo sul posto stava avvenendo il controllo della seconda pattuglia di cui faceva parte il COGNOME, di es stato egli stesso alla guida della vettura. Pertanto il Gligora … successivamente in caser davanti al Maresciallo COGNOME, ha consapevolmente accusato il carabinere NOME di avere scritto il falso nel verbale, pur sapendolo innocente». Con motivazione congrua, la Corte appello ha anche escluso che le false dichiarazioni potessero integrare “esercizio di un diritt difesa”, atteso che l’imputato ha falsamente incolpato l’operante nell’intento di sottrarsi addebito che gli sarebbe stato mosso per avere condotto una autovettura pur essendo sprovvisto della patente di guida.
Fondato è, invece, il quarto motivo con il quale si eccepisce l’intervenuta prescrizione reato (con conseguente irrilevanza degli altri due motivi, relativi alla dosimetria della
irrogata). Invero, sebbene al Gligora risulti contestata la recidiva “specifica” (in quanto rei e infraquinquennale), questa aggravante non è stata né ritenuta dalla sentenza di primo grado (che nulla dice al riguardo) / né comunque considerata nel calcolo della pena (individuata nel minimo edittale per la calunnia, pari a due anni di reclusione, non essendo state riconosciute circostanze attenuanti generiche). Inoltre, i riferimenti – operati dai Giudici di merit pluralità dei precedenti, a fini commisurativi della pena e per giustificare il dinieg attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., non possono surrogare detta carenza. Infatti, le Sezioni Unite hanno precisato come «in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non impli riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi cont del calcolo dei termini di prescrizione del reato» (Sez. U, n. 20808 del 2019, Schettino, 275319-01). I rinvii del giudizio d’appello (iniziato il 17 aprile 2018 e concluso con la pron del dispositivo all’udienza del 24 gennaio 2019, mentre la motivazione è stata depositata, olt cinque anni dopo, il 23 febbraio 2024) risultano disposti per esigenze dell’ufficio (assenza presidente relatore; per esigenze istruttorie ovvero per richieste difensive concomitanti esigenze di notifica: verbale del 22.5.2018). Pertanto, risalendo il fatto contestato all’apr 2011 il reato è estinto ex art. 157 cod. pen. nell’ottobre del 2018 (dopo la pronuncia della sentenza di primo grado).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere
Il Presidente