Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14140 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14140 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso &le parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato l sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Avellino del 13/09/2021, che aveva dichiarato
NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975
110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un colAVV_NOTAIOo a serramanico e, per l’effe aveva condannati alla pena di mesi otto di arresto ed euro millecinquecento di ammenda.
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2. Ricorrono per r cc
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ione gli imputati, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO
NOME, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
niove, precisare, in primo luogo, come .ci tratti di fatto posto in essere in 06/10/2016, secondo quanto risulta dalla lettura della sentenza impugnata; deve considerarsi frutto di mero errore materiale, pertanto, l’indicazione della data del 06/10/2021, riporta rubrica. 2
Tanto premesso, giova anche evidenziare come il reato contravven -, ionale ascritto abbia un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque termine massimo di prescrizione, quindi, era già spirato, al momento dell’emissione dell sentenza impugnata (termine di prescrizione da fissare al 06/10/2021; sentenza di secondo nr LI nrlo nromonriata il 9g. /rn /91 -19.4 I
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si procede all’annullamento senza rinvi della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato contestato,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.