Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14140 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a AVELLINO il 08/10/1974
NOME nato a AVELLINO il 20/09/1990
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso &le parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato l sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Avellino del 13/09/2021, che aveva dichiarato
COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975
110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico e, per l’effe aveva condannati alla pena di mesi otto di arresto ed euro millecinquecento di ammenda.
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2. Ricorrono per r cc
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ione gli imputati, per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME
NOME, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
niove, precisare, in primo luogo, come .ci tratti di fatto posto in essere in 06/10/2016, secondo quanto risulta dalla lettura della sentenza impugnata; deve considerarsi frutto di mero errore materiale, pertanto, l’indicazione della data del 06/10/2021, riporta rubrica. 2
Tanto premesso, giova anche evidenziare come il reato contravven -, ionale ascritto abbia un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque termine massimo di prescrizione, quindi, era già spirato, al momento dell’emissione dell sentenza impugnata (termine di prescrizione da fissare al 06/10/2021; sentenza di secondo nr LI nrlo nromonriata il 9g. /rn /91 -19.4 I
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si procede all’annullamento senza rinvi della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato contestato,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.