Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4255 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1928/2024
COGNOME
UP – 18/11/2024
ALDO ACETO
Relatore –
R.G.N. 30070/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACRI il 07/04/1966
avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza
rinvio per prescrizione del reato.
Ricorso trattato in forma cartolare.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza dellÕ8 marzo 2024 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1200 di multa irrogata con sentenza dellÕ11 luglio
2019 del Tribunale di Castrovillari, pronunciata allÕesito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui allÕart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per aver, in concorso con altra persona, coltivato una pianta di marijuana e per aver detenuto gr. 0,5 di sostanza stupefacente del medesimo tipo, fatto commesso il 14 luglio 2015.
1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. avendo la Corte di appello omesso di rilevare la estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
2.Il ricorso è fondato.
3.Osserva il Collegio:
3.1.il fatto è stato certamente (ed incontestabilmente) consumato il 14 luglio 2015;
3.2.essendo punito con pena non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, il tempo necessario a prescrivere è pari a sei anni, termine ulteriormente aumentato di un anno e sei mesi ai sensi dellÕart. 161, comma secondo, cod. pen.;
3.3.la prescrizione maturava, dunque, il 14 gennaio 2023;
3.4.la sentenza di primo grado è stata pronunciata lÕ11 luglio 2019, quella di appello lÕ8 marzo 2024;
3.5.non risultano periodi di sospensione del corso della prescrizione, risultando dagli atti che a seguito di appello del 24 ottobre 2019 lÕudienza di discussione è stata fissata dalla Corte di appello direttamente alla data dellÕ8 marzo 2024;
3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchŽ il reato è estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchŽ il reato è estinto per prescrizione.
Cos’ deciso in Roma, il 18/11/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME