Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31457 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 25/07/1975
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l’erronea applicazione della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato di concussio contestato all’odierna ricorrente in quello di cui all’art. 629 cod. pen., è manifestamen infondato perché inerente a supposta violazione di norme palesemente smentita dagli atti processuali e su cui la Corte di merito ha fornito ampia e congrua motivazione (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «L’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pu in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazion giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’ar 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante d profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (Nell’affermare il principio indicato la Corte ha escluso la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in c l’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione)» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 – 01);
considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la ritenut sussistenza del delitto di estorsione, lamentando, in particolare, la carenza dell’elemento oggettivo della minaccia e/o la sua inidoneità in concreto a coartare la liber determinazione della persona offesa, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258470 – 01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pmt in proc. COGNOME, Rv. 247117 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
osservato che risulta fondato il quarto motivo di ricorso che censura l’err determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Invero, il giudice d grado aveva fissato la pena al minimo edittale per il reato di estorsione in an reclusione, sicché la Corte di appello, nel riqualificare il fatto ai sensi dell’art. avrebbe dovuto diminiure la pena base attenendosi al minimo edittale per la di fattispecie ritenuta, che, al tempo del commesso reato / prevedeva la pena minima non di anni sei di reclusione ma di anni quattro di reclusione;
che la fondatezza del motivo di ricorso determina l’intervenuta prescrizione del commesso fino all’il maggio 2012, con assorbimento delle restanti censure e di q evidenziato nella memoria depositata;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri Così deciso, il 01/07/2025.