Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30313 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 06/02/1979
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE di APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Bari, in rifòrma della sentenza emess dal Tribunale di Foggia il 15/3/2021, ha rideterminato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pe pena inflitta al predetto in relazione a due reati di ricettazione, in continuazione tra lor misura concordata tra le parti di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed e 400,00 di multa.
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della san sostitutiva della detenzione domiciliare presso la sua abitazione, avanzata dalla difesa all’udien del 19/5/2023 – come da verbale allegato – con il consenso del P.G., richiesta in alcun mod valutata dalla sentenza impugnata.
Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato, in quanto con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari h applicato nei confronti del COGNOME la pena concordata tra le parti senza in alcun mod pronunciarsi, nemmeno implicitamente, sulla richiesta, avanzata dalla difesa prima della discussione, presente l’imputato, all’udienza del 29/5/2013, volta all’applicazione della p sostitutiva della detenzione domiciliare, richiesta sulla quale, peraltro, anche il P.G. prestato il consenso.
Si trattava di richiesta ancora ammissibile, secondo la prevalente e più recent giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di sanzioni sostitutive di pene detentiv brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., secondo cui, affinché il giudice di appello sia t pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nel 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal sen dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, a più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024 dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di, Rv. 285729 – 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01).
Deve, pertanto, ormai ritenersi superato l’orientamento minoritario che, invocando l’esigenza di contemperare la disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre n. 150 con il principio devolutivo espresso dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., riteneva c affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessario che il te stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibil (Così Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Pg, Rv. 285708 – 01; fattispecie in cui la Corte h valutato tardiva la richiesta di sostituzione presentata dal difensore solo in sede di conclus
salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede esecutiva), orientamento
apparentemente in linea con il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui il giudice appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive br
nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere officioso è circoscritto alle ipo
tassativamente indicate dall’art. 597, connma quinto, cod. proc. pen. che costituisce un eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite
potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della L.
del 1981 (SU. n. 12872 del 17/03/2017, COGNOME).
Come condivisibilmente osservato da Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, cit., infatti, principio affermato dalle Sezioni unite deve essere coordinato con la indicata disciplina transito
il cui senso, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l’ambito applicativ sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell’ordinamento penale delle nuove p
sostitutive, come emerge anche dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 202
n. 150, secondo la quale l’applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazio pendenti è imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior.
4. La sentenza impugnata pertanto, va annullata senza rinvio, dovendosi riconoscere l’estinzione del reato per la prescrizione intervenuta a causa della prescrizione dei r intervenuta 1’8/12/2024, per il disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. trattandosi di accertati il 5/12/2013 e puniti con pena massima di otto anni di reclusione, considerata anch la sospensione della prescrizione per sessantaquattro giorni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il relatore
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