Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29260 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DURRES( ALBANIA) il 10/03/1996
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa con la quale l’imputato era stato
ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen.
Il ricorso denunzia, con i primi due motivi, vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio e in relazione alla
sussistenza del falso innocuo.
Il terzo motivo, invece, lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine alla revoca della sospensione condizionale operata dalla Corte di appello.
Osserva il Collegio che il terzo motivo è fondato.
Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il potere di revoca della sospensione condizionale della pena non può essere esercitato d’ufficio e, nel caso di
specie, non essendovi stata impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, la Corte territoriale non avrebbe dovuto revocare – senza impulso alcuno delle parti – il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen.
Dalla fondatezza del terzo motivo di impugnazione consegue, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per prescrizione.
Infatti, il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. cod. pen., commesso in data 15 gennaio 2017, è punito con la reclusione da uno a sei anni, sicché il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari a 7 anni e 6 mesi, cui occorre aggiungere i 246 giorni di sospensione della prescrizione maturati nel corso del procedimento di merito. Ne consegue, pertanto, che il termine in questione è spirato il 18 marzo 2025.
Pertanto, come detto, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente