Prescrizione del reato: i chiarimenti sul furto pluriaggravato
Il calcolo della prescrizione del reato rappresenta uno dei temi più complessi e dibattuti nel diritto penale italiano. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione, analizzando come l’esclusione di alcune aggravanti, come la recidiva, influisca sui tempi necessari affinché un illecito cada in prescrizione.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di furto pluriaggravato. In sede di appello, i giudici avevano escluso la sussistenza della recidiva, pur confermando la responsabilità penale per il furto commesso con diverse aggravanti specifiche. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, sostenendo che, venuta meno la recidiva, il termine di prescrizione del reato fosse già decorso, rendendo quindi non più punibile la condotta contestata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha chiarito che l’interpretazione normativa proposta dalla difesa era in palese contrasto con il dato testuale del codice penale. Anche in assenza di recidiva, la natura del reato contestato (furto pluriaggravato) impone l’applicazione di termini prescrizionali ampi, che nel caso di specie non erano ancora stati raggiunti.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul calcolo rigoroso dei termini previsti dagli articoli 157 e seguenti del codice penale. La Corte ha evidenziato che per il reato di furto pluriaggravato, il termine di prescrizione del reato ordinario, sommato all’aumento previsto per gli atti interruttivi del procedimento, ammonta complessivamente a dodici anni e mezzo.
Nel caso analizzato, il reato era stato commesso nell’aprile del 2014. Di conseguenza, il termine finale per la prescrizione sarebbe scaduto solo nel 2026. L’esclusione della recidiva operata dal giudice di secondo grado non ha modificato la qualificazione del fatto come furto pluriaggravato, che mantiene autonomamente un regime temporale esteso. La tesi difensiva è stata dunque definita manifestamente infondata, poiché basata su un’errata applicazione della legge penale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la prescrizione del reato non può essere invocata automaticamente a seguito dell’esclusione di un’aggravante soggettiva se la gravità oggettiva del fatto (le aggravanti del furto) prevede già di per sé termini lunghi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica precisa dei termini ed evita che interpretazioni strumentali possano portare a un’indebita estinzione dei processi per reati contro il patrimonio.
Come influisce l’esclusione della recidiva sulla prescrizione?
L’esclusione della recidiva può ridurre il termine massimo di prescrizione, ma per reati gravi come il furto pluriaggravato il termine resta comunque elevato, raggiungendo i dodici anni e mezzo.
Qual è il termine di prescrizione per il furto pluriaggravato?
Per questa tipologia di reato, il termine ordinario aumentato dagli atti interruttivi porta la scadenza a dodici anni e mezzo dalla data del fatto.
Cosa succede se si presenta un ricorso manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41178 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41178 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Catania, che, escludendo la sussistenza della recidiva, ha confermato nel res pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabil delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricor denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizion manifestamente infondato, poiché – prospettando enunciati ermeneutici in pales contrasto con il dato normativo – anche una volta esclusa la recidiva reitera giudice di appello, il termine prescrizionale rimane di dodici anni e mezzo, c previsto per il reato di furto pluriaggravato in contestazione (nel caso di sp termine decorre dal 17.04.2014);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigli GLYPH estensore
Il Presidente