Prescrizione del reato: quando il tempo non cancella la colpa
La Prescrizione del reato rappresenta uno degli istituti più complessi del nostro ordinamento penale, spesso al centro di accesi dibattiti tra la necessità di giustizia e il diritto alla ragionevole durata del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il calcolo dei termini non sia un’operazione puramente matematica, ma debba integrare le variabili delle sospensioni processuali.
Il caso: gestione illecita di rifiuti e ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un privato per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi del Testo Unico Ambientale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo: l’asserita violazione di legge per il mancato rilievo della Prescrizione del reato. Secondo la tesi difensiva, il tempo trascorso dalla commissione del fatto avrebbe dovuto estinguere ogni responsabilità penale.
L’analisi della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato minuziosamente la cronologia dei fatti. Il reato contestato risultava consumato nel febbraio 2018, momento in cui l’attività illecita era ancora in pieno svolgimento. Tuttavia, il calcolo del termine prescrizionale non può ignorare i periodi in cui il corso della giustizia si è fermato.
La Prescrizione del reato e le sospensioni processuali
Il punto nodale della decisione risiede nel computo dei periodi di sospensione. Durante il processo, si sono verificati eventi che, per legge, interrompono il ticchettio dell’orologio della prescrizione. Sommando questi periodi al termine ordinario, la scadenza naturale del reato è stata spostata in avanti nel tempo.
Nel caso di specie, la Prescrizione del reato sarebbe maturata nel marzo 2023. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata pronunciata nell’ottobre 2022, il reato era ancora pienamente perseguibile al momento della decisione di secondo grado. Il ricorso è stato quindi giudicato manifestamente infondato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul contrasto tra le tesi difensive e il dato normativo oggettivo. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente ha proposto interpretazioni ermeneutiche errate, ignorando l’effetto delle sospensioni pacificamente verificatesi durante il procedimento. Quando un ricorso si basa su presupposti giuridici palesemente errati o in contrasto con la realtà processuale, esso viene dichiarato inammissibile. Tale inammissibilità preclude inoltre la possibilità di rilevare d’ufficio una prescrizione che sia maturata dopo la sentenza impugnata, consolidando così la condanna precedente.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte ribadiscono un principio di rigore processuale: l’inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto delle istanze, ma anche sanzioni accessorie. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica estremamente precisa dei termini di Prescrizione del reato prima di adire i gradi superiori di giudizio, onde evitare aggravi economici e sanzionatori.
Come influiscono le sospensioni processuali sulla prescrizione?
Le sospensioni bloccano il decorso del tempo per tutta la loro durata, spostando in avanti la data di scadenza del termine entro cui il reato si estingue.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Si può invocare la prescrizione se maturata dopo la sentenza di appello?
Solo se il ricorso per Cassazione è ammissibile; in caso di inammissibilità, la prescrizione maturata successivamente non può essere rilevata dai giudici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42786 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42786 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, COGNOME NOME, condannato alle pene di legge per il reato di cui ali’ art. 256, commi 1 e 3, d. 1gs. 152/2006 deduce genericament violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo della prescrizio
Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato in quanto inerente all prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, trattandos contravvenzione consumata, secondo il capo d’imputazione, alla data del 21 febbraio 2018, allorquando era ancora in essere l’attività di gestione rifiuti non autorizzata, si considerazione del periodo di sospensione del corso della prescrizione pacificamente verificato in processo, la prescrizione sarebbe maturata in data 21.03.2023, ossia dopo la sentenza d appello, pronunciata in data 19.10.2022;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.