Prescrizione del reato: il calcolo corretto dei termini di sospensione
La Prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, ma il suo calcolo può nascondere insidie tecniche notevoli, specialmente in presenza di periodi di sospensione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un’imputata condannata per lesioni e minaccia, il cui ricorso si fondava esclusivamente sull’eccezione di estinzione del reato per decorso del tempo.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace, successivamente confermata dal Tribunale in sede di appello. L’imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di lesioni personali e minaccia. Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione. La tesi difensiva sosteneva che la Prescrizione del reato fosse maturata il 5 gennaio 2023, ovvero prima della pronuncia della sentenza d’appello avvenuta nel febbraio dello stesso anno.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato minuziosamente il computo cronologico dei termini. La Suprema Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era manifestamente infondato. Il punto centrale della controversia risiedeva nel mancato computo, da parte della difesa, dei periodi di sospensione previsti dalla normativa speciale. In particolare, è stato evidenziato un periodo di sospensione di 84 giorni, intercorso tra il 14 febbraio 2020 e l’11 maggio 2020, legato alla gestione dell’emergenza pandemica.
L’importanza della sospensione nella Prescrizione del reato
Quando interviene una causa di sospensione, il termine di prescrizione smette di decorrere per tutta la durata dell’impedimento. Nel caso di specie, aggiungendo gli 84 giorni di sospensione al termine ordinario, la data finale di estinzione del reato è stata ricalcolata al 2 aprile 2023. Poiché la sentenza d’appello era stata pronunciata il 22 febbraio 2023, il reato era ancora pienamente perseguibile al momento della decisione di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla corretta applicazione degli articoli 157 e 159 del codice penale. La Cassazione ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi, impedisce di rilevare l’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Poiché al momento della decisione del Tribunale il termine non era ancora decorso, e il ricorso presentato in Cassazione non presentava motivi validi, la condanna è divenuta definitiva. La Corte ha inoltre applicato la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea come il calcolo della Prescrizione del reato non possa prescindere da un’analisi rigorosa di tutti i periodi di sospensione processuale. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento ricorda che l’eccezione di prescrizione deve essere supportata da un conteggio matematico inattaccabile, che tenga conto non solo del tempo trascorso dal fatto, ma anche di ogni evento interruttivo o sospensivo previsto dalla legge. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della pena, ma anche un aggravio economico significativo per il ricorrente.
Cosa succede se la prescrizione matura dopo la sentenza di appello?
Se il ricorso in Cassazione è inammissibile per motivi infondati, la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado non può essere rilevata e la condanna resta valida.
Come si calcolano i periodi di sospensione della prescrizione?
I periodi di sospensione, come quelli stabiliti per l’emergenza COVID-19, vanno sommati al termine di prescrizione ordinario, spostando in avanti la data di estinzione del reato.
Quali sono i rischi di un ricorso per Cassazione infondato?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente rischia la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51117 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51117 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a APRILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere di condanna per il reato di lesioni e minaccia;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui la ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato p intervenuta prescrizione in tesi maturata il 5 gennaio 2023, antecedentemente alla pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – è manifestamente infondato perché consideratoil periodo di sospensione del termine della prescrizione di 84 giorni dal 14.02.2020 all’11.5.2020, la prescrizione è maturata in data 2 aprile 2023, quindi dopo la pronunzia della sentenza di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.