Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10825 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10825 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Montebello Ionico (Rc) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 899/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria del 10 aprile 2025;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria di replica rassegnata in data 15 ottobre 2025 nell’interesse del ricorrente dall’AVV_NOTAIO, del foro di Reggio Calabria, con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria ha, con sentenza del 10 aprile 2024, integralmente confermato la precedente decisione con la quale, in data 21 ottobre 2021, il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato a lui ascritto, avente ad oggetto la violazione delle disposizioni in materia edilizia ed antisismica, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, disponendo altresì a suo carico, oltre al ristoro del danno patito dalla parte civile la liquidarsi in separato giudizio, anche l’ordine di demolire le opere abusivamente realizzate, ove le stesse non fossero già stata rimosse.
Avverso la predetta sentenza di appello ha, ora, interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il prevenuto, articolando, un unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale non avendo disposto il proscioglimento del prevenuto stante l’estinzione delle contravvenzioni contestate per la maturata prescrizione, in accoglimento di una espressa richiesta da lui formulata nel corso del giudizio di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato il motivo posto a suo sostegno, deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva infatti il Collegio – premesso che l’unico motivo di doglianza formulato dal ricorrente è riferito alla già maturata prescrizione del reato anteriormente alla pronunzia della sentenza di appello, erroneamente non rilevata, secondo il ricorrente, dalla Corte reggina – che dagli atti emerge che i manufatti edili di cui alla imputazione contestata al COGNOME sono stati oggetto di sequestro, mentre erano ancora in corso di realizzazione, in data 11 ottobre 2018; è, pertanto, pacifico che da tale data ha iniziato a decorrere la prescrizione dei reati in contestazione; trattandosi di due contravvenzioni il relativo termine prescrizionale è, in presenza di fattori interruttivi (quanto meno il decreto di citazione diretta a giudizio del 17 giugno 2019), pari ad anni 5.
E’, infatti, errata la argomentazione sviluppata dal ricorrente nella sua memoria di replica del 15 ottobre 2025, nella quale il termine prescrizionale è stato indicato in 4 anni; il ricorrente ha, infatti, trascurato di ricordare che, in presenza di fattori interruttivi della prescrizione, nella occasione come detto
ricorrenti, il termine ordinario è soggetto a dilatarsi sino ad un quarto, estendendosi, pertanto, sino, appunto alla durata di 5 anni.
Ciò posto osserva il Collegio che, essendo cessata, come dianzi accennato, la permanenza dei reati in contestazione in data 11 ottobre 2018, quindi in epoca successiva al 3 agosto 2017, ad essi si applica la versione dell’art. 159 cod. pen. derivante a seguito dalla entrata in vigore dell’art. 1 della legge n. 107 del 2017; il termine prescrizionale del medesimi deve perciò intendersi sospeso, per la durata di non più di 18 mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine per il deposito dei motivi della sentenza di condanna di primo grado, sino al momento del deposito della sentenza in grado di appello (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 5 giugno 2025, n. 20989, rv 288175).
Essendo stata depositata in data 10 aprile 2025 la sentenza della Corte di appello, quindi oltre i 18 mesi dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado, la sospensione prevista dalla versione applicabile ratione temporis dell’art. 159 cod. pen. deve essere integralmente computata i fini della verifica della maturazione della prescrizione; questa è, pertanto, rimasta sospesa dal 5 novembre 2021 al 5 maggio 2023, il che vuol dire che, in altre parole, il termine prescrizionale massimo dei reati in questione, in assenza di altri fattori che possano avere determinato la sospensione della prescrizione, è pari a 6 anni e 6 mesi; esso, pertanto, sarebbe stato destinato ad andare a scadere in data 11 aprile 2025; essendo stata, però, pronunziata la sentenza di secondo grado in data 10 aprile 2025, cioè anteriormente alla scadenza del detto termine, correttamente la Corte territoriale non ha dichiarato la estinzione per prescrizione dei reati in contestazione.
Il fatto che in sede di legittimità il ricorrente abbia esclusivamente censurato la sentenza di gravame sotto il profilo del suo mancato proscioglimento per effetto della, asserita ma non effettivamente maturata, prescrizione fa sì che la sua impugnazione, come rilevato manifestamente infondata, debba essere dichiarata inammissibile; a tale pronunzia fa seguito, visto l’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente