Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1551 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenz pronunciata dal Tribunale in sede in data 21 ottobre 2014 nei confronti di NOME COGNOME riconosceva le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza sulla riconosc recidiva e riduceva conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. circa il mancato proscioglim per prescrizione del delitto contestato.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata. Il delitto di artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982, considerato il doppio aumento del termine di prescriz per la ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale (anni 6 di pena edittale mass 2/3 ai sensi dell’art. 157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi secondo comma dell’art. 161 cod. pen., per complessivi anni 16 e mesi 8), vede correre il termi di prescrizione, per il fatto commesso 1’8 ottobre 2009, fino all’8 giugno 2026.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.