Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6690 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6690 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma, per quanto di interesse ai presenti fini, in riforma della decisione impugnata, condannava NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione e 200,00 euro di multa, per il reato di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Vetralla il 6 marzo 2011.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze argomentative della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dell’intervenuta prescrizione del reato contestato all’imputato, ex art. 23 legge n. 110 del 1975, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto, in particolare, che per calcolare i termini di prescrizione del reato in esame, occorre muovere dal limite edittale massimo previsto dall’art. 23 legge n. 110 del 1975, quantificato in otto anni; a questa frazione devono aggiungersi gli aumenti di pena conseguenti all’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., riconosciuta nella decisione impugnata; a questa sommatoria, infine, occorre aggiungere i periodi di sospensione del procedimento di primo grado, compresi tra il 17 settembre 2013 e il 14 gennaio 2014 e da quest’ultima data al 10 settembre 2014.
Ne discende che, risultando il reato di cui all’art. 23 legge n. 110 del 1995 commesso 1’8 marzo 2011, i termini di prescrizione prolungati, ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., maturavano nei confronti di NOME COGNOME, dopo il decorso di 16 anni e 8 mesi.
A questa frazione temporale, dovevano essere aggiunti 11 mesi e 24 giorni di sospensione, che erano stati concessi dal Tribunale di Viterbo, nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 159 cod. pen., che impongono di ritenere non ancora decorsi i termini di prescrizione alla data odierna.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.