Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6335 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6335 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli (qual del rinvio) che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha conceso all’imputato le atte generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’ art. 497-bis, comma 2 cod. pen.;
premesso che, «nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è prop ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per pre maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 – dep. Fazio, Rv. 284481 – 01);
considerato che il primo motivo, che assume la violazione degli art. 599 -bis cod. proc. pen., artt. 157, 99, 62-bis, 24 e 134 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto: l’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. è titolo di un autonomo reato (cfr. Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255468 – 01; S 5355 del 10/12/2014 – dep. 2015, Amir, Rv. 262221 – 01), la cui pena massima – che rileva al calcolo della prescrizione, è pari a 7 anni e 6 mesi di reclusione; deve, inoltre, computarsi l’aum terzi per contestata recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. (pari 5 anni) – non escluso giurisprudenza dal bilanciamento di essa con le circostanze attenuanti (cfr. per tutte Sez. 4, n 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282057 – 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059 – 0 6, n. 50995 del 09/07/2019, COGNOME, Rv. 278058 – 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagie 275821 – 01), nonché l’interruzione del termine da cui consegue un aumento di ulteriori due terzi s così determinata (art. 161 cod. pen., di 8 anni e 4 mesi); dunque, il termine di prescrizione è pa e 10 mesi e con evidenza non è ancora decorso poiché il fatto è stato commesso il 18 luglio 2008, che occorra dilungarsi sulla sospensione del termine (dal 14 dicembre 2017 al 21 giugno 2016, in del differimento per astensione; nonché dal giorno 8 giugno 2017 al 14 dicembre 2017 e dal 21 nov 2024 al 7 gennaio 2025, per rinvii su richiesta della difesa); Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il secondo motivo, che prospetta il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di prescrizione, fermo quanto appena osservato, non rientra nel novero dei vizi deducibi in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzion adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 05);
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equ determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impon loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 d Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 01 CY GLYPH 1A Così deciso il 22/10/2025. %- DEPOSITATA