Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1351 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1351 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CONTARINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza deliberata il 1.2.2022 ed ora impugnata la Corte d’Appello di Torino h confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati, condannati alla pena giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile Rotti per i lesioni gravi, guaribili in otto mesi. Fatto del 19.3.2014.
Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciar articolando un solo motivo, col quale hanno lamentato la violazione di legge e la mancanza d motivazione riguardo all’eccezione di prescrizione del reato, ritualmente sollevata in appel rimasta priva di risposta; ha precisato la difesa che la contestata recidiva reitera COGNOME non avrebbe comportato aumento di pena.
Con requisitoria scritta a norma dell’art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procu generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa degli imputati ha depositato conclusioni scritte con le quali, in replica alla requ scritta, ha insistito nel motivo di ricorso.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Occorre in primis chiarire che la sentenza impugnata ha dato atto nella parte dedicata al conclusioni delle parti che la difesa aveva proposto eccezione di prescrizione del reato, anche non ha riportato il relativo motivo nella sintesi e non ha fornito risposta.
La difesa con il presente atto di impugnazione si duole della mancanza di motivazione su un punto decisivo, chiedendo l’annullamento della sentenza per tale ragione, precisando, pe quanto attiene alla posizione di COGNOME che per la contestata recidiva reiterata n sarebbe stato aumento di pena e che, quindi, neppure su questo aspetto la Corte territoriale era pronunziata.
Deve rilevarsi la manifesta infondatezza della doglianza, poiché agli imputati risulta conte in fatto il delitto di lesioni gravi, come si legge nell’imputazione, che si riferisc giudicate guaribili in otto mesi, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’ad 583/1 nr cp; sul punto deve precisarsi che dal testo del provvedimento per cui è ricorso emerge che n corso del procedimento è stata espletata una perizia medico-legale, citata dai Giudici di appe tra gli elementi di prova tenuti in considerazione nella conferma di responsabilit l’imputazione ascritta all’attuale ricorrente. Nè la difesa ha sollevato censure su questo dec profilo che, pertanto, è da valutare pacificamente acquisito.
Il termine prolungato di compimento della prescrizione, pertanto, è pari ad anni otto e nove, in considerazione del massimo di pena edittale indicato dalla norma incriminatrice in an sette di reclusione e si realizza il 19 Dicembre 2022 ben oltre la data di emissione della sent impugnata. Diventa, pertanto, irrilevante la questione, peraltro sollevata in termini esplo dalla difesa, circa il riflesso sulla prescrizione della recidiva reiterata contestata a COGNOME
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila i favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso i! 25.10.2022
Il consigliere estensore
Dr NOME COGNOME
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Il Presidente
dr. NOME COGNOME
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE