Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39595 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39595 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 20/10/2022 della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza in data 19/12/2018 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen..
Deduce:
Violazione dell’art. 157 co. pen., perché il reato, commesso in data 8/6/2016 si sarebbe prescritto il giorno 8/6/2022;
Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
2.1. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che il ricorrente calcola il tempo utile alla prescrizione senza tenere conto della dilatazione dello stesso dovuto agli atti interruttivi.
Invero, il tempo necessario al perfezionamento della fattispecie estintiva, nel caso in esame, non è pari a sei anni per come ritenuto dalla difesa del ricorrente, bensì sette anni e sei mesi, per effetto di quanto disposto dall’art. 161 cod. pen. e in ragione dei plurimi atti interruttivi verificatisi tra l’avvio del processo e l pronuncia della sentenza oggi impugnata.
Il reato, dunque, si sarebbe prescritto (non il giorno 8/6/2022, ma) il giorno 8/12/2023, in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, con conseguente manifesta infondatezza dell’assunto difensivo.
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., va rimarcato come esso sia meramente reiterativo delle censure esposte con l’impugnazione di merito, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte nelle materie trattate (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte ha dato conto nel compendio probatorio a carico del ricorrente, basato sulle logiche, chiare e lineari dichiarazioni della parte offesa e su numerosi riscontri esterni che hanno comprovato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’ipotesi accusatoria).
Motivazione del tutto obliterata dal ricorrente, che elude il confronto con la sentenza impugnata.
Tale rilievo risalta la sussistenza del vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
A ciò si aggiunga che l’inammissibilità del motivo discende anche dal più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame, (cfr. In tal senso, Sez. 6 – , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 – 02)
2.3. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente