Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11166 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11166 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN NICOLO’ D’ARCIDANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato la decisione del Tribunale capitolino -che ha dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli di furto in abitazione e il solo NOME anche di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente -dichiarando entrambi i delitti estinti per prescrizione ordinaria maturata il 18/07/2022 (rispetto a fatti giudicati in primo grado con sentenza del 18/7/2016)
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma che, con motivo unico, denuncia violazione di legge penale, per essere stata, erroneamente, dichiarata la prescrizione del delitto di furto, non avvedendosi la Corte territoriale che la contestazione del reato era circostanziata da aggravante ad effetto speciale (art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen.) in forza della quale la pena edittale, su cui computare i termini di prescrizione, era di anni dieci e non sei come ritenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello Corte di appello di Roma.
Preliminarmente, deve darsi atto che il difensore degli imputati ha depositato dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale di Roma il 17/10/2025.
2.1. Come emerge dall’atto di proclamazione dell’astensione, oggetto dell’agitazione forense è una problematica connessa agli uffici giudiziari della capitale, con specifico riferimento, si legge, ‘ alle gravi condizioni di inefficienza dei servizi telematici con particolare riferimento all’ufficio 335 relativamente alle tempistiche di rilascio delle certificazioni incompatibili con l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa ‘ .
2.2. In ragione di ciò, la dichiarazione di astensione, ancorchè tempestivamente comunicata, non può influire sull’esercizio della giurisdizione di legittimità, alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza Sez. 4 n . 18809 del 11/04/2019, Rv. 275763, secondo cui l’astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, in quanto ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze che vi si celebrino può avvenire esclusivamente in adesione di un’iniziativa proveniente da organismi avente carattere nazionale.
Nel merito, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, come detto, è fondato.
3.1. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di furto aggravato commesso in data 07/02/2016. Ai sensi dell’art. 157 co. 2 cod . pen., ai fini del computo dei termini necessari a prescrivere un reato, si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale. Nel caso di specie, la contestazione di furto contemplava la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., in forza della quale la pena edittale di anni dieci di reclusione in relazione alla quale devono essere computati i termini di prescrizione è pari, appunto, a dieci anni, mentre la Corte di appello è pervenuta alla declaratoria di prescrizione avendo quale riferimento la pena base di anni sei di reclusione.
3.2. Ne segue che il reato per cui gli imputati erano stati condannati, come qualificato nel capo di imputazione, si sarebbe prescritto non dopo sei anni, ma dopo dieci. La prescrizione minima, rispetto a un fatto commesso il 7 febbraio 2016, verrà a maturare il 7 febbraio 2026, e fatti salvi gli effetti delle cause di interruzione di cui all ‘ art. 161 cod. pen.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio relativamente al delitto di furto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della cCrte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, 28 novembre 2025
Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME