Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6604 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6604 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Catanzaro che ne ha confermato la condanna per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.);
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reat manifestamente infondato:
in quanto, «ai fini della prescrizione del reato occorre tener conto delle circo aggravanti ad effetto speciale» – quali quelle ritenute nella specie (cfr. art. 625, comma pen.) – «anche ove le stesse siano considerate equivalenti nel giudizio di bilanciamento co concorrenti circostanze attenuanti, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude che il giud di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del rea (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 – 01; cfr. pure sez. 1, n. 36258 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01); e il ricorso, al riguardo, richiama precedenti del inconducenti;
con la conseguenza che non è decorso il termine di prescrizione del reato i imputazione (commesso il 11 maggio 2017), pari a 12 anni e 6 mesi, tenuto conto dell’interruzio (cfr. artt. 157, 160, comma 2, e 161, comma 2 cod. pen.);
e non può venire al riguardo il vizio di motivazione, che non è denunciabile c riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giud giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario ded come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Fil Rv. 280027 – 05) che, come esposto, non ricorre;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/01/2026.