Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36875 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 10/10/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli del 18/03/2015 aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato allo stesso ascritto in rubrica (art. 648-bis cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 431- bis e 507 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME, con conseguente nullità della ordinanza di chiusura del dibattimento e atti conseguenti, anche tenuto conto del contenuto della ordinanza del 18/03/2015, della ordinanza di ammissione del teste del 01/10/2014 e del verbale di sua assunzione a Sit del 14/10/2014.
2.2. Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 500,507, 415-bis, 468 cod. proc. pen.; la Corte di appello aveva citato una giurisprudenza in tema di 507 cod. proc. pen. del tutto inconferente rispetto al caso di specie e, tra l’altro, datata senza considerare come a seguito della ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. pronunziata prima della chiusura della istruttoria dibattimentale, il teste di Polizia giudiziaria che era stato del tutto generico nel corso dell’esame aveva deciso di sua iniziativa di sentire a sommarie informazioni testimoniali NOME COGNOME, realizzando attività non delegate (pag. 9 e seg. del ricorso); nel corso dell’esame il Pubblico Ministero ha fatto ampiamente uso a fine di contestazione di tale verbale di sommarie informazioni di per sé inutilizzabile.
2.3. Violazione di norme processuali, mancata assunzione di prova decisiva (perizia grafica sulle sottoscrizioni apposte sui documenti per la nazionalizzazione della vettura oggetto del capo di imputazione) e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla testimonianza del NOME COGNOME.
2.4. Errata applicazione della legge penale in relazione all’art. 648-bis cod. pen. ed art. 521 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione perché omessa quanto alla asserita condotta di alterazione del numero di telaio; la motivazione in ordine alla richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648 cod.pen. sostanzialmente omessa, senza considerare la condotta effettivamente imputata ovvero la manomissione dei numeri di telaio; la Corte di appello non ha affatto affrontato tale elemento oggetto di imputazione si è limitata a riscontrare elementi
relativi alla pratica di nazionalizzazione, in aperto contrasto con il dato probatorio relativo alla denuncia di furto, di molto successiva alla pratica di nazionalizzazione. 2.5. Violazione di norme processuali e nullità del decreto di citazione a giudizio in appello; la Corte di appello aveva effettuato la notifica presso il difensore, nonostante l’elezione di domicilio presso il difensore fosse relativa ad altro procedimento (quello che aveva portato ad annullamento senza rinvio perché celebrato in data diversa da quella indicata); la Corte di appello, nonostante specifica eccezione sul punto, aveva omesso qualsiasi considerazione in ordine alla regolare citazione in appello del ricorrente, richiamando atti del diverso procedimento annullato in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, 25/02/2010, estinto per prescrizione.
Quanto al tempo necessario a prescrivere, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di successione nel tempo di plurime leggi penali, tutte posteriori al tempus commissi delicti, l’individuazione del regime complessivamente di maggior favore per il reo, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., deve essere operata in concreto fra tutte le leggi succedutesi, senza che la verifica possa essere limitata a quella vigente al momento del fatto e a quella vigente alla data della decisione (Sez. 3, n. 23385 del 17/11/2016, dep. 2017, A., Rv. 268805; Sez. 4, n. 50047 del 24/10/2014, COGNOME, Rv. 261176; Sez. 3, n. 27952 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 259399; più di recente cfr. Sez. 4, n. 16026 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275711, in motivazione).
Nel caso di specie, tenuto conto delle sospensioni intervenute in primo grado (con riferimento alle richieste di differimento per impedimento del difensore in data 21/01/2015) si deve rilevare l’intervenuta estinzione del delitto ascritto per prescrizione in data 22/04/2025, in data successiva alla pronuncia della decisione di secondo grado, intervenuta a distanza di nove anni dalla decisione di primo grado.
Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale.
Solo la inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., fra cui
la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).
Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 256087; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, COGNOME, Rv. 248380, in motivazione; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv 244275-01).
Il ricorso non è inammissibile perché, in particolare, il primo motivo, collegato al secondo motivo, inerente alla utilizzabilità del verbale di sommarie informazioni di COGNOME NOME, non risulta manifestamente infondato.
La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze e sequenze procedimentali per mettere in dubbio l’utilizzabilità di tali dichiarazioni in considerazione della patologia che ne ha caratterizzato la formazione in relazione al disposto dell’art. 431-bis e 507 cod. proc. pen.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che i motivi conseguentemente proposti in tema di responsabilità risultino manifestamente infondati, considerato che non muovono «sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali» (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in tema di distinzione fra motivi infondati e motivi manifestamente infondati).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in data 10 ottobre 2025.