Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48637 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 48637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Crotone DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 11/4/2022
Dato avviso alle parti;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso
sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Parma che, in data 16/11/2018, aveva dichiarato il ricorrente colpevole del deli di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore d costituita parte civile.
1.1 Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del COGNOME censurando la conferma del giudizio di penale responsabilità dell’imputato sull’assunto di un radicale vizio motivazione circa le ragioni a sostegno della sussistenza dell’illecito.
L’impugnazione non è manifestamente infondata ravvisandosi nella trama argomentativa dei giudici di merito una intrinseca lacunosità nella valutazione del emergenze probatorie e nella verifica dell’esattezza dell’inquadramento giuridico del fatt attesa la pacifica vicinanza della dimora dell’imputato al luogo di consumazione dell sottrazione e l’ “esiguo” lasso temporale intercorso tra il furto e il rinvenimento della re presso il rottamaio al quale il ricorrente (unitamente al complice) l’aveva conferita, i sintomatici di diretta responsabilità in ordine all’illecito presupposto ex art. 624,62 cod. pen.
Il sopradetto vizio non appare, tuttavia, utilmente rilevabile in questa sede, risulta nelle more decorso il termine massimo di prescrizione in relazione al fatto come contestato, accertato il 19 gennaio 2013, dovendo trovare applicazione i principi declinati da Sez. Uni Tettamanti secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili i sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del ri avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 – 01).
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione dell’estinzione del reato per maturata prescrizione e la conferma delle statuizioni civili, essendovi dubbi di sorta, alla stregua delle risultanze acquisite, della responsabilità a fini del prevenuto per la sottrazione dei furti di cui si discorre.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pres dente