Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37537 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37537 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARZERGRANDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena e confermando per il resto la sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art co.1 n.1) e 223 co. 1 R.D. 267/1942;
La difesa dell’imputato ha depositato richiesta di trattazione orale e una memoria. Quanto alla richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa del ricorrente, essa non ha potuto tr accoglimento in quanto il modello procedimentale di riferimento per le udienze dinanzi all settima sezione penale è quello dell’art. 611 cod. proc. pen. non convertibile.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione legge dell’art. 95 D.Lgs. 150/2022 per la mancata sostituzione da parte del giudice di appel della pena detentiva con pene sostitutive – sia fondato, atteso che l’imputato, nelle pro conclusioni scritte, aveva effettivamente avanzato specifica richiesta di sostituzione della p sulla quale la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronuncia.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 7 febbraio 2025, una volta spirato termine di 12 anni e 6 mesi decorrente dalla data di commissione del fatto (24 luglio 2012), c vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii dell’udienza dell’8 ottobre 2018 al 22 ottobre 2 per istanza del difensore (gg. 14).
Il Collegio precisa che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sente di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cu circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu °culi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, la doglianza ritenuta fondata potrebbe al più condurre ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavi inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in se legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avr comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto,per intervenuta prescrizione
Così deciso, il 22 ottobre 2025
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