Prescrizione del reato e rifiuto di test antidroga: la Cassazione annulla
La prescrizione del reato rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento, garantendo che un cittadino non resti sotto processo per un tempo indefinito. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un automobilista condannato per essersi opposto agli accertamenti tossicologici dopo un sinistro.
Il caso e il ricorso in Cassazione
Il conducente era stato ritenuto colpevole nei primi due gradi di giudizio. La difesa ha presentato ricorso lamentando un difetto di motivazione riguardo alle condizioni che legittimavano la richiesta del test da parte delle autorità. Inoltre, veniva contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
La prescrizione del reato nel processo penale
Durante l’iter processuale, i termini temporali hanno giocato un ruolo decisivo. Per i reati di natura contravvenzionale, come quello in esame, la legge prevede un termine massimo di prescrizione che, comprensivo di interruzioni, si attesta sui cinque anni. La Corte ha verificato che tale termine era già scaduto prima che la sentenza diventasse definitiva.
Rapporto tra prescrizione e assoluzione nel merito
Un punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. Secondo i giudici, la prescrizione deve essere dichiarata immediatamente a meno che non emerga con evidenza assoluta l’innocenza dell’imputato. Nel caso specifico, pur non essendoci prove schiaccianti per un’assoluzione immediata, il ricorso non era manifestamente infondato, permettendo così l’operatività della causa estintiva.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che la prescrizione del reato era maturata il 6 agosto 2022. Il calcolo è stato effettuato sommando il termine base di quattro anni previsto per le contravvenzioni all’aumento di un quarto dovuto agli atti interruttivi, come previsto dal combinato disposto degli articoli 157 e 161 del codice penale. I giudici hanno inoltre osservato che le doglianze della difesa non erano meramente dilatorie, ma sollevavano questioni tecniche valide sulla motivazione della sentenza di appello, specialmente in merito alla mancata valutazione della tenuità del fatto. Questa ammissibilità del ricorso ha impedito la formazione del giudicato e ha reso obbligatoria la declaratoria di estinzione del reato.
Le conclusioni
La sentenza si conclude con l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L’effetto pratico è la cancellazione della condanna e di ogni conseguenza penale per l’imputato. Questa decisione ribadisce che, in assenza di una prova evidente di innocenza che porti all’assoluzione piena, il decorso del tempo prevale sulla pretesa punitiva dello Stato, a patto che l’impugnazione sia stata proposta validamente e non sia inammissibile. La corretta gestione dei tempi processuali e la solidità dei motivi di ricorso si confermano elementi essenziali per la tutela dei diritti della difesa.
Cosa accade se il reato cade in prescrizione durante il giudizio di Cassazione?
Se il ricorso è ammissibile e non manifestamente infondato, la Corte deve annullare la sentenza di condanna e dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Quanto tempo deve passare perché un reato contravvenzionale vada in prescrizione?
Il termine ordinario è di quattro anni, che può arrivare a un massimo di cinque anni in presenza di atti interruttivi come l’interrogatorio o la sentenza di condanna.
La prescrizione cancella la condanna precedente?
Sì, l’annullamento senza rinvio per prescrizione elimina gli effetti penali della condanna emessa nei gradi precedenti, poiché il reato si considera estinto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39802 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39802 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi ad esame per l’accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti a seguito di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione con riferimento all’accertamento delle condizioni per procedersi all’esame richiesto dai verbalizzanti e ai motivi addotti dal conducente per evitare dì essere sottoposto a tali esami. Con una ulteriore articolazione lamenta difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 6 Agosto 2022 ai sensi dell’art. 157 c.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato ad anni cinque ai sensi dell’art.161 comma 2 cod.pen.
3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d’altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione dì difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo della carenza motivazionale in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Conclusivamente va pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 7 Giugno 2023