Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 77 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 77 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 5.2.2021 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo in data 2.7.2019 aveva ritenuto COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e li aveva condannati alla pena di mesi otto e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
L’addebito mosso all’imputato è quello di aver reso false generalità agli agenti della Polizia Stradale di Palermo nel corso di un controllo in data 21.7.2013 affermando di chiamarsi NOME COGNOME. Quest’ultimo due giorni dopo si presentava presso gli Uffici della Polizia stradale per avere contezza del verbale che era stato redatto e gli agenti presenti (che erano gli stesi che avevano effettuato il controllo) non lo riconoscevano come il conducente dell’autovettura.
Il NOME veniva invece assolto dal reato sub b) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Avverso la sentenza d’appello NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione di norme giuridiche e la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata ha affermato che non viola il divieto di testimonianza indiretta l’ufficiale che riferisce quanto riscontrato nell’immediatezza dei fat laddove si fa riferimento alla testimonianza dell’agente COGNOME che a suo volta riferiva quanto detto da NOME COGNOME.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per non avere la Corte territoriale qualificato il fatto contestato ex art. 496 cod, pen. Con conseguente inapplicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto la contestata recidiva in base ai precedenti penali dell’imputato senza argomentare sul fatto che il nuovo episodio delittuoso sia indicativo della più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va rilevato preliminarmente che la natura delle censure formulate, trattandosi di censure non manifestamente infondate o inammissibili, consente di far scattare il meccanismo estintivo del reato, legato al trascorre del tempo che presuppone, in ogni caso, la valida instaurazione del rapporto processuale davanti a questa corte. Tenuto conto della data di commissione del reato per cui si procede (21/07/2013), il termine di prescrizione del reato è spirato infatti in epoca successiva alla sentenza d’appello (5/02/2021), dovendo tenersi conto del termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) e della contestata recidiva.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così dec.so , 1’11 ottobre 2022
estensore COGNOME
Il Con COGNOME
NOME COGNOME