Prescrizione del reato: la Cassazione annulla la condanna per bancarotta
La prescrizione del reato rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento, garantendo che l’azione penale non si protragga indefinitamente nel tempo. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito come la non manifesta infondatezza di un ricorso sia il presupposto necessario per permettere ai giudici di legittimità di rilevare l’estinzione del reato per decorso del tempo.
Il caso di bancarotta preferenziale
La vicenda trae origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta preferenziale, previsto dall’art. 216 della Legge Fallimentare. L’imputato era stato accusato di aver favorito alcuni creditori a discapito di altri, violando il principio della parità di trattamento. Tuttavia, nel ricorso presentato in Cassazione, la difesa ha evidenziato come la Corte d’Appello non avesse fornito una risposta adeguata circa l’effettiva sussistenza della violazione della par condicio creditorum.
L’importanza della motivazione nel ricorso
Perché operi la prescrizione del reato in sede di legittimità, è essenziale che il ricorso non venga dichiarato inammissibile. Se il ricorso presenta motivi seri e non pretestuosi, si instaura un valido rapporto processuale che consente alla Cassazione di verificare se, nel frattempo, il tempo massimo previsto dalla legge per punire il fatto sia scaduto. Nel caso in esame, l’omessa motivazione del giudice d’appello su un punto centrale della difesa ha reso il ricorso ammissibile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha osservato che il ricorso non poteva essere considerato manifestamente infondato. La Corte d’Appello, infatti, aveva trascurato di rispondere in modo compiuto ai quesiti posti dalla difesa riguardo alla reale lesione degli interessi dei creditori. Questa lacuna motivazionale ha impedito di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i giudici hanno dovuto prendere atto che, dalla data di commissione del fatto, erano decorsi oltre sette anni e sei mesi, termine massimo previsto per la prescrizione del reato in questione, in assenza di sospensioni del corso della giustizia.
Le conclusioni
La decisione si conclude con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Poiché il reato si è estinto per prescrizione del reato prima che la condanna diventasse definitiva, l’imputato viene prosciolto da ogni accusa. Questa sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica capace di individuare vizi motivazionali che, pur non entrando nel merito del fatto, possono condurre alla chiusura del procedimento per ragioni temporali, tutelando il diritto del cittadino a non essere sottoposto a processi infiniti.
Cosa succede se il reato cade in prescrizione durante il ricorso in Cassazione?
Se il ricorso non è inammissibile, la Corte di Cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna senza rinvio.
Perché è importante che il ricorso non sia manifestamente infondato?
Solo un ricorso ammissibile permette alla Corte di rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, intervenute dopo la sentenza di appello.
Qual è il termine massimo per la prescrizione nella bancarotta preferenziale?
Il termine massimo ordinario, comprensivo degli atti interruttivi, è generalmente di sette anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42081 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42081 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui all’art. 216 comma 3 L.F.;
Rilevato che il ricorso non è manifestamente infondato giacché effettivamente la Corte di appello non ha fornito compiuta risposta all’interrogativo posto dall’imputato nell’att appello, circa la violazione della par condicio creditorum; ne consegue che va preso atto che, i 17 marzo 2023, è maturato il termine di prescrizione massimo, decorsi anni sette e mesi sei dalla data di commissione del fatto e senza che si siano verificate sospensioni;
P. Q. M.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.