Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10091 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10091 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CONCETTA nata a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTPPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, con cui si è chiesto l’annullamento senza rinvio del gravato provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 ottobre 2024, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che riteneva NOME COGNOME responsabile dei delitti di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen., avvinti dal vincolo della continuazione, condannandola alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con un unico motivo di ricorso, si duole di violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione della prescrizione del reato, maturata in data 8 marzo 2023, posto che, in assenza di sospensioni, il reato ascritto risulta essere stato commesso dal 2 agosto all’8 settembre 2015.
È pervenuta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto l’annullamento senza rinvio del gravato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Il motivo di ricorso è fondato. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello rigettava l’appello, ritenendo infondato l’unico motivo relativo alla richiesta della sospensione condizionale della pena, atteso che l’imputata risultava aver beneficiato già due volte del beneficio in parola. Posto, dunque che l’appello non era dichiarato inammissibile, deve escludersi la possibilità di applicare al caso di specie il principio alla luce del quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata» (Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M. Rv. 274152 – 01). Tanto premesso, si osserva che, anche a voler considerare i 168 giorni di sospensione – erroneamente non considerati dalla difesa -, i reati ascritti (truffa e sostituzione di persona) risultano prescritti in data antecedente l’adozione della sentenza impugnata, resa il 23 ottobre 2024. Secondo il capo d’imputazione, i
reati ascritti risultano commessi tra il 2 agosto 2015 e 1’8 settembre 2015. Alla luce del comb. disp. di cui agli artt. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, tenuto conto dei massimi edittali di pena per i due reati in contestazione, è pari ad anni sette e mesi sei.
Muovendo dall’8 settembre 2015 (cfr. Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250 – 01: si configura truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato – dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione – è quello in cui cessa la situazione di illegittimità), si arriva all’8 marzo 2023, cui devono aggiungersi i 168 giorni di sospensione. Di talché il termine di prescrizione deve individuarsi nel 23 agosto 2023. Ne consegue che, erroneamente, il giudice d’appello non ha dichiarato l’estinzione dei reati ascritti per prescrizione maturata sette mesi prima della sentenza impugnata, ciò che, peraltro, veniva richiesto nelle conclusioni dalle parti (imputata e Procuratore generale), come ricordato dalla Corte distrettuale stessa.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 – 01: «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.», V. anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370 – 01; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976, secondo cui, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell’impugnazione, sussiste l’obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato, ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione). In assenza di eccezioni sulla condanna al risarcimento, devono confermarsi le statuizioni civili.
Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e conferma le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 16/01/2026