Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 aprile 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri del 23 febbraio 2021 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente dichiarato il 30 settembre 2015 alla Cancelleria del Tribunale di Velletri un reddito complessivo del proprio nucleo familiare relativo all’anno 2014 inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, al fine di ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio in un procedimento penale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo cinque motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo il ricorrente ha dedotto violazione, erronea e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002, per mancanza dell’elemento soggettivo del reato contestato.
Con il secondo motivo è stata eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo.
Con la terza censura l’imputato ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cu ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Con la quarta doglianza il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per mancata effettuazione della rinnovazione dibattimentale.
Con l’ultimo motivo, infine, il COGNOME ha eccepito violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per erronea omessa dichiarazione dell’estinzione del reato, il cui termine sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che il quinto motivo dedotto dal ricorrente sia fondato, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
E’, infatti, intervenuto il decorso del termine di prescrizione del reato in una data antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza impugnata.
La commissione del delitto risale al 30 settembre 2015, per cui il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., si è compiuto il 30 marzo 2023 – non essendovi stata nessuna sospensione del termine – e, perciò, prima dell’emissione della sentenza di appello, avvenuta in data 21 aprile 2023.
Di tale aspetto la Corte territoriale non ha in alcun modo tenuto conto, non esprimendo nessuna motivazione al riguardo.
Risultando, pertanto, ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, deve essere espressa la conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
E’, poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito. Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pu se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275-01).
Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.
Non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” (cioè presa d’atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024