Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 7292  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, in ragione dell’intervenuta prescrizione dei reati, ed il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Attraverso il proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte d’appello di Bari del 18 ottobre 2022, che ne ha confermato la condanna per i  delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in danno cli due carabinieri intervenuti per sedare un alterco sulla pubblica via.
Tre sono i motivi del suo ricorso:
/) violazione di legge penale e processuale, per non avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine legale di sei anni tra la sentenza di primo grado, emessa il 12 agosto 20151
ed il successivo atto interruttivo, ovvero il decreto di citazione a giudizio in appello, emesso il 29 giugno 2022;
//) violazione di legge e vizi di motivazione nel capo relativo alla colpevolezza per il delitto di resistenza: egli nega di aver compiuto atti diretti ad impedire od ostacolare l’attività d’ufficio dei carabinieri, sostiene che non sarebbe individuato l’atto d’ufficio asseritamente ostacolato, assume dì non essersi reso conto che sì trattasse di carabinieri;
///) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità dell’aggravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2, cod. pen.): essa andrebbe esclusa proprio in ragione della mancata consapevolezza della qualità di carabinieri dei soggetti percossi.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza, in ragione dell’intervenuta prescrizione dei reati, e per il rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato.
Quanto al primo profilo, a nulla rileva che la relativa declaratoria non sia stata richiesta dall’interessato al giudice d’appello.
È ammissibile, infatti, il ricorso per cassazione con il quale sì deduca, finanche quale unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (così Sez. LI, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
La doglianza, inoltre, è fondata, poiché – dalla verifica del fascicolo processuale, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura procedimentale della questione devolutagli – risulta interamente decorso il termine di prescrizione di sei anni, previsto per quei reati dalla legge applicabile ratione temporis, tra la sentenza di condanna di primo grado ed il successivo atto munito di efficacia interruttiva, ovvero il decreto di citazione per il giudizio di appello (vds. Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734).
I residui motivi di ricorso, di conseguenza, risultano inammissibili.
Al di là della loro genericità e manifesta infondatezza, risolvendosi in pure e semplici asserzioni, nonché della deduzione di un’erronea applicazione della legge penale, essi attingono esclusivamente la motivazione della sentenza.
Va perciò ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocull, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
Di conseguenza, in tale situazione, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, 244275).
La sentenza impugnata, in conclusione, dev’essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.