Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19927 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19927 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALMI il 18/03/1968
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 11 settembre 2024 la Corte di appello di Reggio
Calabria ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi, emessa in data 3 maggio 2019, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di tentato furto aggravato.
2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei
limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati la violazione della legge processuale penale e il vizio di
motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
che
3. È dirimente osservare il ricorso non è manifestamente infondato.
A fronte dell’indicazione nell’atto di appello degli elementi probatori posti a fondamento del gravame, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che «l’atto
di appello non cont l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» e ad affermare che l’atto di
gravame sostenesse soltanto l’insufficienza della prova, senza confutare gli elementi posti a base della condanna, pur osservando che la difesa avesse prospettato che la condotta in imputazione fosse stata commessa da altri senza la prova della conoscenza di essa da parte del COGNOME.
Deve, pertanto, rilevarsi che il 18 aprile 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 3 aprile 2015), pari a otto anni e quattro mesi (tenendo conto dell’interruzione e constando n. 259 giorni di sospensione, per i differimenti dal 27 giugno 2018 al 13 marzo 2019 per astensione del difensore: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 12/02/2025.