Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8624 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8624 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in data 05/10/1991 in Marocco avverso la sentenza in data 01/07/2024 della Corte di appello di Firenze
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 01/07/2024 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, riducendo la pena, quella del Tribunale di Prato in data 19/06/2017, con cui NOME è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di g. 5 di hashish e alla cessione di g. 0,64 di cocaina.
Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 62bis cod. pen.
La Corte non aveva valorizzato la giovane età e la contenuta gravità della condotta in relazione alla qualità e quantità dello stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen.
La Corte aveva erroneamente omesso di considerare che era maturato il termine di prescrizione, in quanto dopo l’atto interruttivo costituito dalla sentenza di primo grado, erano decorsi più di sei anni prima del decreto di citazione in appello emesso solo il 10/08/2023.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato e assume rilievo assorbente il secondo motivo.
Va infatti rilevato che dopo l’atto interruttivo, costituito dalla sentenza di condanna, pronunciata in primo grado il 19/06/2017, è per intero decorso il termine di prescrizione, pari ad anni sei, prima dell’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, risalente al 10/08/2023.
Poiché la prescrizione era dunque maturata prima della sentenza di appello ed erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di rilevarla, risulta ammissibile in questa sede il motivo di ricorso, volto a far rilevare l’intervenuta estinzione del reato (sul punto Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818).
Da ciò discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 23/01/2025