Prescrizione del reato tributario: la decisione della Cassazione
La prescrizione del reato rappresenta un pilastro fondamentale del nostro ordinamento, garantendo che un cittadino non resti sotto processo per un tempo indefinito. In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha analizzato i limiti temporali per i reati fiscali, ribadendo come il decorso del tempo possa neutralizzare la pretesa punitiva dello Stato.
I fatti di causa
Il caso riguarda un imputato condannato in secondo grado per violazioni della normativa sui reati tributari, nello specifico per fatti commessi nel settembre del 2012. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello eccependo che, al momento della decisione dei giudici di secondo grado, il termine massimo previsto dalla legge per perseguire il reato era già spirato. La questione centrale verteva dunque sul calcolo esatto dei termini di estinzione, tenendo conto delle aggravanti e delle sospensioni processuali intervenute nel corso degli anni.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso limitatamente alla questione della prescrizione del reato. Analizzando le date, la Corte ha rilevato che il termine massimo di prescrizione per la fattispecie contestata (art. 3 d.lgs. 74/2000) è di dieci anni. Aggiungendo i 64 giorni di sospensione dei termini documentati, il reato risultava estinto prima ancora che venisse pronunciata la sentenza di appello nell’ottobre del 2022. Per questo motivo, la Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il capo d’imputazione prescritto.
Il rapporto tra prescrizione e assoluzione
Un punto di grande interesse GEO riguarda il coordinamento tra l’art. 129 c.p.p. e la prescrizione del reato. La Corte ha precisato che, quando interviene una causa di estinzione, il giudice può assolvere l’imputato nel merito solo se la prova della sua innocenza è lampante e immediata. Se per stabilire l’innocenza fosse necessario un approfondimento istruttorio o una valutazione complessa delle prove, il giudice deve limitarsi a dichiarare la prescrizione, che prevale su ogni altra considerazione non evidente.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul rigore del calcolo temporale. La Corte ha applicato l’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74/2000, che disciplina l’aumento dei termini di prescrizione per determinati reati tributari. Nonostante l’estensione del termine a dieci anni, il tempo trascorso dal 2012 al 2022 ha superato ogni limite legale. I giudici hanno inoltre sottolineato che non emergevano dagli atti elementi tali da giustificare un’assoluzione immediata, rendendo obbligatoria la dichiarazione di estinzione per decorso del tempo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la prescrizione del reato opera come un meccanismo automatico di chiusura del processo qualora i tempi della giustizia eccedano i limiti edittali. Per l’imputato, ciò ha comportato l’eliminazione di una parte della pena detentiva (3 mesi di reclusione), con una rideterminazione della sanzione finale per i restanti capi d’accusa non colpiti dall’estinzione. La decisione conferma l’orientamento consolidato sulla prevalenza della prescrizione rispetto a valutazioni di merito non univoche.
Cosa accade se il reato cade in prescrizione durante il processo?
Il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare le eventuali condanne precedenti relative a quel fatto, a meno che non emerga l’evidenza immediata dell’innocenza dell’imputato.
Qual è il termine di prescrizione per i reati tributari?
Per delitti come la dichiarazione fraudolenta, il termine ordinario è aumentato e può raggiungere i dieci anni, a cui vanno sommati eventuali periodi di sospensione del processo.
La prescrizione comporta sempre l’annullamento della pena?
Sì, se il reato è estinto per prescrizione, la pena relativa a quel reato deve essere eliminata. Se il processo riguardava più reati, la pena viene ricalcolata per i capi rimanenti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42697 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42697 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da COGNOME risulta fondato per l’eccepita prescrizione del reato di cui al capo 1 della rubrica (art. 81 cod. pen. e 3 d. Igs. 74 del 2000, commesso il 6 settembre 2012; il termine massimo di prescrizione anche valutando l’aumento dei termini di prescrizione di cui all’art.17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000 è di 10 anni, oltre a 64 giorni di sospensione dei termini; conseguentemente alla data della sentenza impugnata (26 ottobre 2022) il reato era già prescritto.
Deve pertanto pronunciarsi sentenza di estinzione del reato di cui al capo 1 della rubrica per prescrizione. La relativa pena di mesi 3 di reclusione (aumento per la continuazione applicato dal giudice di merito) deve eliminarsi con ricalcolo della pena finale in anni 1 e mesi 9 di reclusione.
2. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 – dep. 15/09/2009, COGNOME, Rv. 244274). Le motivazioni della sentenza impugnata escludono la presenza di cause di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per intervenuta prescrizione. Il ricorso risulta inammissibile nel resto, non essendoci ulteriori specifici motivi di ricorso in cassazione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1 della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 3 di reclusione rideterminando la pena finale in anni 1 e mesi 9 di reclusione;
dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 7/07/2023