Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50406 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50406 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODICA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. commesso il 30 novembre 2015;
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, con i quali contesta la configurabilità del reato e l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
I motivi non sono manifestamente infondati.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che – non essendo stata riconosciuta dal Tribunale la recidiva contestata e non risultando periodi di sospensione – il termine di prescrizione del reato è maturato in data 30 maggio 2023.
Con memoria successivamente trasmessa il difensore ha eccepito la mancata notifica (perché effettuata a un omonimo) dell’avviso di fissazione dell’udienza odierna (udienza della quale è comunque venuto a conoscenza); la presente decisione, favorevole all’imputato, non reca alcun pregiudizio allo stesso e garantisce la celere definizione del procedimento nell’interesse del ricorrente medesimo che non invoca alcuna causa, immediatamente constatabile, comportante una formula integralmente liberatoria.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 06/12/2023