Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50372 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50372 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 29 novembre 2021 del Tribunale di Avellino che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di falsità materiale commessa dal privato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputato, circa la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale all’imputato ed al suo difensore per l’udienza del 15 novembre 2022 e del rinvio dell’udienza al 6 marzo 2023, è fondato. atteso che la tardività della comunicazione aldifensore delp deposito delle conclusioni del Procuratore generale, avvenuta in data 14 novembre 2022, è stata rilevata dalla stessa Corte di merito all’udienza del 15 novembre 2022, la quale ha disposto il rinvio del processo all’udienza del 6 marzo 2023, disponendo la comunicazione del rinvio alle parti, in realtà mai avvenuta;
che deve rilevarsi che il reato è stato commesso in data 22 gennaio 2016 ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è ormai decorso;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 22/11/2023.