Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40597 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40597 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di NOME per i reati di lesione personale e minaccia, aggravati dall’uso di un’arma e commessi il 18 novembre 2013; mentre ha ridotto la pena ed eliminato le statuizioni civili in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile;
Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo vizio di motivazione per “travisamento della prova” in punto di esclusione della scriminante della legittima difesa: la Corte di appello nega l’esimente sostenendo che le lesioni, asseritamente reciproche, in realtà si collocherebbero in giorni diversi: il fatto per cui è processo è avvenuto il 18 novembre 2013, mentre l’aggressione “a parti invertite” sarebbe avvenuta il 22 dicembre 2012; in realtà nell’affermare ciò incorre in una evidente errore nella lettura degli atti perché il secondo fatto è avvenuto contestualmente al primo (la data del 22 dicembre 2012 era stata indicata per errore materiale e poi corretta dal giudice in quella del 18 novembre 2013).
Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria a sostegno del ricorso, con la quale fa rilevare, tra l’altro, il decorso del termine prescrizionale.
Il motivo non è manifestamente infondato, tenuto conto che la motivazione fa perno su un dato cronologico errato derivante dalla erronea lettura di una evidenza documentale.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 483 giorni di sospensione (cfr. pagg. 2 e 3 sentenze di appello), il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso 11 13 settembre 2022.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.