Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22427 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancanza della condizione di procedibilità, non è fondato in quanto la questione relativa alla sussistenza e validità della querela costituisce un accertamento di fatto, spettante al giudice del merito, che sfugge al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto;
che, invero, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore dei fatti denunciati può essere ritenuta esistente dal giudice di merito indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l’ha ricevuta, a condizione che l’intenzione di perseguire l’autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza di appello, nonché pagg. 6 e 7 del provvedimento di primo grado);
osservato che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, anche con riguardo all’utilizzabilità delle dichiarazion predibattimentali acquisiste ex art. 512 cod. proc. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, inoltre, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania, la base determinante dell’accertamento di responsabilità, purché l’assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e nell compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto ovvero nella esistenza di elementi di riscontro che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 03; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276531), come avvenuto nel caso di specie;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esente da criticità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano pag. 2 dell’appello e pagg. 7 e 8 del primo grado);
ritenuto tuttavia che la non manifesta infondatezza del primo motivo, impone la pronuncia di annullamento, per l’intervenuta prescrizione del reato, con conseguente assorbimento dell’ulteriore motivo in punto di pena;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 16 aprile 2024.