Prescrizione COVID: la Cassazione annulla la condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5983 del 2025, ha riaffermato un principio cruciale in materia di prescrizione COVID, annullando una sentenza di condanna perché il reato era già estinto. La decisione si basa su un precedente intervento della Corte Costituzionale che ha bocciato la normativa emergenziale sulla sospensione dei termini, ritenendola troppo vaga e in contrasto con il principio di legalità. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.
I fatti del caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado, presentava ricorso in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, l’avvenuta prescrizione del reato prima ancora della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il nodo della questione risiedeva nel calcolo dei termini di prescrizione e, in particolare, nella validità del periodo di sospensione applicato dai giudici di merito a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Nello specifico, i tribunali avevano sospeso il decorso della prescrizione in seguito a un rinvio d’udienza disposto nel maggio 2020, sulla base dei provvedimenti organizzativi emanati dal Presidente del Tribunale per gestire la pandemia.
L’impatto della Corte Costituzionale sulla Prescrizione COVID
La difesa dell’imputato ha fatto leva sulla sentenza n. 140/2021 della Corte Costituzionale. Con tale pronuncia, la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del D.L. n. 18/2020. Questa norma prevedeva la sospensione della prescrizione per il tempo in cui i processi venivano rinviati a causa delle misure anti-contagio.
Il problema, secondo la Corte Costituzionale, era che la legge demandava la definizione concreta della sospensione a “misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario”. Questo meccanismo, basato su provvedimenti amministrativi interni e non su una chiara previsione di legge, creava un “radicale deficit di determinatezza”, violando così il principio di legalità in materia penale, che esige norme chiare e precise, soprattutto quando incidono sulla libertà personale e sull’estinzione dei reati.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi difensiva. Ha riconosciuto che la sospensione della prescrizione, calcolata sia in primo che in secondo grado, non poteva essere considerata valida. Il rinvio dell’udienza del maggio 2020 era stato infatti disposto in applicazione di quei provvedimenti organizzativi interni che la Corte Costituzionale aveva censurato.
Di conseguenza, il periodo di sospensione (quantificato in 64 giorni) doveva essere eliminato dal calcolo complessivo. Effettuando il conteggio corretto, la Cassazione ha accertato che il termine massimo di prescrizione era maturato il 30 giugno 2024. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa il giorno successivo, il 1° luglio 2024, il reato era già estinto in quel momento.
le conclusioni
La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Questa decisione ribadisce che le norme che incidono sulla prescrizione devono rispettare rigorosamente il principio di legalità e determinatezza. Non è ammissibile che la sospensione di un termine così importante sia affidata a disposizioni amministrative interne, variabili da un tribunale all’altro. La pronuncia offre un’importante tutela per l’imputato, garantendo che l’estinzione del reato per decorso del tempo sia governata da regole legislative chiare e non da provvedimenti organizzativi discrezionali, anche se emanati in un contesto di emergenza.
Perché la sospensione della prescrizione legata al COVID è stata ritenuta illegittima in questo caso?
La sospensione è stata ritenuta illegittima perché si basava su provvedimenti organizzativi del capo dell’ufficio giudiziario, anziché su una norma di legge chiara e determinata. La Corte Costituzionale (sent. 140/2021), richiamata dalla Cassazione, ha stabilito che tale meccanismo viola il principio di legalità.
Qual è stata la conseguenza diretta dell’invalidità della sospensione?
Senza poter contare il periodo di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato è stato raggiunto prima che la Corte d’Appello pronunciasse la sua sentenza. Di conseguenza, il reato si è estinto.
Cosa significa ‘annullamento senza rinvio per prescrizione’?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato definitivamente la sentenza di condanna impugnata perché il reato non era più perseguibile a causa del tempo trascorso. Il processo si è concluso in modo definitivo senza la necessità di un nuovo giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5983 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5983 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PISTOIA il 04/10/1966
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME letta altresì la memoria depositata nell’interesse dell’imputato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la omessa declaratoria di prescrizione maturata prima del giudizio di secondo grado è fondato;
che invero non può tenersi conto della sospensione della prescrizione in ragione del rinvio disposto in data 20 maggio 2020 avuto riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 83 comma 9 D.L. 18 del 2020 pronunciata con la sentenza n. 140/2021 della Corte costituzionale;
che con detta pronuncia, infatti, la Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020;
che in particolare la pronuncia del giudice delle leggi affermava come la norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, «rinvia a una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione»;
che il rinvio dell’udienza del 20 maggio adottato dal tribunale monocratico di Firenze richiamava proprio i provvedimenti organizzativi emessi dal Presidente del Tribunale di Firenze che fissavano limiti e criteri per la trattazione dei procedimenti pendenti in quella fase;
che pertanto non può tenersi conto del periodo di sospensione di prescrizione calcolato nella sentenza di appello ed in quella di primo grado né di altro periodo non essendosi tenuta alcuna udienza tra il 9 marzo ed il 12 maggio 2020 durante la fase della c.d. sospensione RAGIONE_SOCIALE per complessivi giorni 64;
che pertanto il reato si è prescritto in data 30 giugno 2024 prima della sentenza di secondo grado avente data 1 luglio 2024 sicchè deve dichiararsi l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025