Prescrizione Contributi Omessi: Quando la Cassazione Chiude la Porta al Ricorso
La questione della prescrizione contributi omessi è un tema di grande rilevanza nel diritto penale previdenziale, specialmente quando interviene una modifica legislativa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fornisce un chiaro esempio di come viene gestita la successione di leggi nel tempo e quali sono i limiti di un ricorso basato su una presunta erronea applicazione dei termini di prescrizione.
I fatti del caso: L’omesso versamento e il doppio binario normativo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una contribuente condannata in secondo grado per l’omesso versamento di contributi previdenziali relativi all’anno 2016. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo alle omissioni del 2015.
La ricorrente, tuttavia, ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che la prescrizione fosse maturata anche per i reati residui prima della pronuncia d’appello. Nello specifico, contestava che il termine di prescrizione per le omissioni del terzo e quarto trimestre 2015 fosse già decorso. Inoltre, eccepiva la maturazione della prescrizione anche per i contributi del primo e secondo trimestre 2016, seppur dopo la sentenza impugnata.
L’analisi della prescrizione contributi omessi alla luce della riforma
Il fulcro della questione risiede nell’applicazione di due diverse discipline normative a causa di una riforma entrata in vigore il 15 gennaio 2016.
La disciplina per i reati del 2015
Per le omissioni contributive commesse nel 2015, il giudice di merito ha correttamente applicato la legge più favorevole, ovvero quella in vigore prima della riforma. Questo ha portato alla dichiarazione di estinzione del reato per maturata prescrizione.
La nuova disciplina per i reati del 2016
Per le omissioni relative al 2016, invece, è stata applicata la nuova normativa, che ha introdotto una diversa configurazione del reato. Sulla base di questa nuova disciplina, la Corte d’Appello ha ritenuto che il termine di prescrizione non fosse ancora maturato al momento della sua decisione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il giudice di merito ha agito correttamente, operando una distinzione netta tra i periodi e applicando la legge pertinente a ciascuno di essi. L’applicazione della legge più favorevole per i fatti antecedenti alla riforma e della nuova legge per quelli successivi è un principio consolidato del nostro ordinamento.
Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di fondamento giuridico, in quanto non ha sollevato valide questioni di legittimità, ma si è limitato a riproporre una lettura dei termini di prescrizione già correttamente esclusa dalla Corte d’Appello. La conseguenza di tale inammissibilità è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di successione di leggi penali nel tempo: si applica la legge in vigore al momento della commissione del fatto, a meno che una legge successiva non sia più favorevole al reo (principio del favor rei). La decisione evidenzia come le riforme legislative possano creare regimi differenziati per condotte identiche ma commesse in momenti diversi. Inoltre, sottolinea come il ricorso per cassazione debba basarsi su vizi di legittimità della sentenza impugnata e non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La dichiarazione di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e all’ammenda servono da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente argomentati sotto il profilo giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato le diverse leggi succedutesi nel tempo, distinguendo tra le omissioni del 2015 e quelle del 2016. Il ricorso non presentava validi motivi di diritto ma mirava a una riconsiderazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Quale principio legale è stato applicato per i reati commessi in periodi diversi?
È stato applicato il principio del tempus regit actum (la legge regola l’atto) mitigato dal principio del favor rei (favore per l’imputato). Per i reati del 2015 è stata usata la legge precedente, più favorevole, che ha portato alla prescrizione. Per i reati del 2016 è stata applicata la nuova legge, in vigore al momento della commissione del fatto.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7289 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCALISI NOME nato a ADRANO il 04/08/1987
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudi di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 2 L 683/1 concernente l’anno 2015 perché estinto per maturata prescrizione, e ridotto la pena nella misura di mesi tre di reclusione, per aver omesso il versamento dei contributi previdenziali relativ 2016, con superamento delle soglie.
La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell’art. 157 cod. pen., essend decorso il termine prescrizione anche con riferimento ai residui reati, maturat’prima del pronuncia della sentenza d’appello (11/03/2024), con riferimento all’omesso versamento dei contributi del terzo trimestre 2015, consumato in data 16/03/2016 (termine di prescrizione maturato il 16/09/2023), con riferimento al quarto trimestre del 2015, essendo un reato consumato in data 16/06/2016 (termine di prescrizione maturato il 16/12/2023).
Per quanto attiene ai contributi relativi al primo trimestre del 2016 e il secondo trimestre 2016 eccepisce l’intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Nel caso in disamina, correttamente, il giudice a quo ha dichiarato estinti per prescrizione i r relativi all’omesso versamento dei contributi del 2015, facendo applicazione della legge pi favorevole antecedente all’entrata in vigore della disciplina introdotta con la riforma de gennaio 2016. Pertanto, solo relativamente al periodo del 2016 ha applicato la nuova disciplina che attribuisce una nuova configurazione al reato in esame, sicché per detta annualità ha ritenuto che il termine di prescrizione non si sia maturato al momento della pronuncia dell sentenza (16 luglio 2024).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente