Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso udito il difensore AVV_NOTAIOto COGNOME AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO.to COGNOME che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 15 febbraio 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Lecce datata 10-1 2019, riduceva la pena inflitta a COGNOME NOMENOME NOME ordine ai reati allo stesso ascritti d artt. 378, 416 bis1 cod.pen., 73 DPR 309/90, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti differenti da quella di cui all’art. 416 bis1 cod.pen., ad an reclusione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con due distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.at cod.proc.pen.:
-inosservanza od erronea applicazione della legge penale per non avere la corte di appello, con
la sentenza di concordato, dichiarato la prescrizione del reato di favoreggiamento di cui .al c n. 13, trattandosi di fatto commesso sino al 26 gennaio 2015, ed essendo la causa estintiva maturata prima della pronuncia di secondo grado;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa declaratoria di prescriz del reato di cui al capo n. 41, trattandosi di fattispecie di detenzione e cessione di droghe leggere, soggetta ad una pena edittale massima pari ad anni 4 con conseguente maturazione del termine ex art. 157 cod.pen. prima della pronuncia di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
sono previsti nell’art. 448-bis cod. proc. pen. nell’ambito della disciplina del rito speciale, nessuna novità – come si è detto – è stata introdotta per il concordato in appello. L’art. comma 5 -bis, cod. proc. pen. accomuna, in rapporto all’individuato contesto e finali semplificativa, le due tipologie di sentenza in ragione della agevole rilevazione dei più ri casi di inammissibilità dei ricorsi conseguenti ai limiti di ricorribilità stabiliti per la sen patteggiamento dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e della novazione riduttiva d devoluto per quella di concordato in appello. In conclusione, anche dopo la riforma del 2017 esclusa l’introduzione di speciali limiti di ricorribilità in cassazione per la sentenza em seguito di concordato in appello, può essere riaffermato con le parole di Sezioni Unite “Ricci” c «nessun dato positivo induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l’errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado. Il ricorso per cassazione, an se strutturato su questo solo motivo, è certamente ammissibile, perché volto a fare valer l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c proc. pen. L’error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera punto della sentenza concernente la punibilità. L’impugnazione mira ad emendare tale errore. L’ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusion rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; alcuna rilevanza preclusiva all’ammissibilità dell’impugnazione può attribuirsi, in cas prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell’appello, alla mancata deduzi di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L’art. 129 cod. proc impone al giudice, come recita la rubrica, l’obbligo della immediata declaratoria di determina cause di non punibilità e a tale “obbligo” il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex o adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. “giudicato sostanziale”». /1 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi affermati dalla pronuncia a Sezioni Unite imp Fazio comporta affermare che il ricorso proposto nel caso in esame avverso la sentenza di concordato in appello, deducendo la maturata prescrizione di entrambi i reati per i quali intervenuta condanna anche in appello prima della decisione di secondo grado, propone motivi deducibili in sede di impugnazione di legittimità.
Tuttavia l’impugnazione è proposta per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Ed invero, deve essere rilevato che, per entrambi i reati oggetto delle doglianze proposte co l’impugnazione, risulta contestata e ritenuta, la circostanza aggravante di cui all’art. 416 cod.pen. che muta il regime ordinario di calcolo della prescrizione. Ed invero posto che sentenza di condanna di primo grado risulta pronunciata nei confronti del COGNOME in relazion
“ai reati a lui ascritti” e che nel corso del giudizio.di appello l’imputato aveva rinunciat le doglianze ad eccezione di quelle riguardanti il trattamento sanzionatorio, pervenendo ad un concordato sulla pena in forza del quale le attenuanti generiche venivano ritenute prevalenti tutte le aggravanti ad eccezione di quella di cui all’art. 416 bisl cod.pen. (come da dispos di appello), appare evidente che la c.d. aggravante di mafia ha trovato riconoscimento i entrambi i gradi del giudizio. Tale aggravante risulta contestata sia per il capo n. favoreggiamento del latitante COGNOME, per avere agevolato le attività dell’RAGIONE_SOCIALE, sia con riguardo all’attività di detenzione e cessione di droghe contestate successivo capo n. 41, che risultava commessa, anche in questo caso, al fine di agevolare le attività dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE.
2.1 Orbene proprio la sussistenza di tale contestazione muta radicalmente il regime di calcolo della prescrizione; ed invero, ai sensi del comma sesto dell’art. 157 cod.pen., i ter di prescrizione ragguagliati alla pena massima calcolata avuto riguardo all’aumento massimo per le circostanze aggravanti ad effetto speciale come l’art. 416 bisl cod.pen., “sono raddoppiati per i reati di cui… .all’articolo 51 comma 3 bis e 3 quater del codice di procedura penale”, tra cui rientrano anche le ipotesi, come quelle per cui si procede, di delitti commessi al fine di agevo le attività delle associazioni di cui all’art. 416 bis cod.pen.. La pena massima per i reati p si procede risulta essere, pertanto, quella di anni 8 per la fattispecie di cui all’art. 378 c (anni 4 x 2) e quella di anni 12 (anni 6 x 2) per le fattispecie di cui all’art. 73 comma 4 309/90; su dette pene va poi calcolato l’effetto interruttivo, che per i reati finali agevolare le organizzazioni mafiose, opera anch’esso in maniera differente da quella ordinaria.
Al proposito, infatti, secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione in tema di rea aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione dis dall’art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-q cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall’art. 157 pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettib ricominciare a decorrere all’infinito (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022 Ud. (dep. 03/02/2023 ) R 284389 – 02).
Erra pertanto il ricorso nel volere calcolare la prescrizione secondo il termine ordinario ad anni 7 e mesi 6 che non trova applicazione per ciascuna delle fattispecie di cui ai capi nn. e 41 per i quali invece dovrebbe calcolarsi la pena massima raddoppiata ex comma sesto del citato art. 157 cod.pen. (anni 8 ed anni 12) decorrente da ciascun atto interruttivo; co conseguenza che il termine non è comunque decorso, trattandosi di fatti commessi nel 2015, giudicati in primo grado nel 2019 ed in appello nel 2023, e ciò anche a non volere tenere cont delle sospensioni disposte nel corso del procedimento (giorni 154).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 marzo 2024 / IL CONSIGLIE COGNOME EST.