Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43366 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43366 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette la memoria e le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 maggio 2022, la Corte di appello di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME per esser il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione.
1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Procurato AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Venezia, rilevando che il provvedime impugnato era stato adottato in fase predibattimentale, in assenza di qual contraddittorio tra le parti, senza l’osservanza della decisione dell Costituzionale n.111 del 2022, con la quale era stata dichia l’incostituzionalità dell’art. 568 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cu interpretato nel senso che non vi sia interesse dell’imputato al ric presenza di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione assun inaudita altera parte.
IL difensore di COGNOME presentava memoria difensiva.
2.1 Nella memoria il difensore rileva la mancanza di interesse impugnare da parte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nel sollevare la supposta lesione un diritto esclusivo dell’imputato, peraltro cittadino straniero e senz dimora, il quale, condannato in primo grado, ha visto esaurirsi con pronuncia per lui assolutamente favorevole, il procedimento penale; la pronunc della Corte Costituzionale non fondava alcun obbligo in capo alla Corte d’Appel di radicare sempre e comunque una forma di contraddittorio sul punto, pena nullità o l’abnormità della pronuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 La Corte Costituzionale con la sentenza 111/2022 ha dichiarat l’illegittimità costituzionale dell’art. 568 co. 4 c.p.p. ove interpretato che sarebbe inammissibile il ricorso dell’imputato che lamentasse l’omes lesione del diritto di difesa, a seguito di udienza predibattimentale che, alcun contraddittorio abbia dichiarato il non doversi procedere per interve prescrizione.
Pertanto, come osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella sua requisitor continua ad essere perfettamente legittima la pronuncia, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. con la quale il giudice di appello – con pron predibattimentale ed inaudita altera parte – dichiari non doversi proceder confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione: l’imputato che ritenesse
satisfattiva tale pronuncia, rimarrebbe titolare di un interesse, processua rilevante, a proporre ricorso per cassazione avverso tale pronun legittimamente esperibile, ma nessun interesse ha il AVV_NOTAIO oltretutto, non chiarisce quale violazione di legge si sarebbe verificata, re così inammissibile il ricorso.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 111/2022, nel dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4 cod. proc. pen., ha aff che “la soppressione di un grado di giudizio…limita l’emersione di even ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa fa dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabil giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata ris quella del giudice di merito”; è quindi evidente che soltanto l’imputat interesse ad impugnare una sentenza a seguito di udienza predibattimentale ch senza alcun contraddittorio abbia dichiarato il non doversi procedere intervenuta prescrizione, ma non il Pubblico Ministero; del resto, con l’ordin di rimessione si chiedeva alla Corte Costituzionale di valuta ri€ la costituzionalità dell’art. 568 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cui consentiva alla Co Cassazione investita da rituale ricorso dell’imputato (e non del Pubb Ministero), di dichiarare l’inammissibilità dello stesso per carenza d’inte non prevedeva, invece, la declaratoria di annullamento della senten impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudiz contraddittorio delle parti.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve pertanto es dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 22/09/2023