Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40864 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40864 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA del 29/01/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito il Difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
I
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 29 gennaio 2025, la Corte d’appello di Catania ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede in data 23 gennaio 2024, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NOME e NOME COGNOME per i reati di bancarotta, patrimoniale e documentale, ai medesimi ascritti nelle rispettive qualità il primo di amministratore di diritto e, dal 25 luglio 2011, amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 1 marzo 2012, ed il secondo di concorrente esterno, quale socio unico della fallita e amministratore di diritto di RAGIONE_SOCIALE, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui al capo b) della rubrica, contestato a NOME COGNOME e ridotto la pena al medesimo irrogata, confermano nel resto.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Catania hanno proposto ricorso, con distinti atti a firma del comune difensore, AVV_NOTAIO, gli imputati, affidando le rispettive censure ai motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il ricorso, NOME COGNOME articola cinque motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato sub b), statuita nonostante anche il delitto di bancarotta patrimoniale di cui al capo a) sia stato consumato nella medesima data e sia, quindi, analogamente estinto per il decorso del termine di cui all’art. 161 cod. pen. pari ad anni dodici e mesi sei, anche tenuto conto della sospensione per complessivi giorni 64. Rappresenta, al riguardo, come la posizione processuale di NOME COGNOME fosse stata separata all’udienza del 23 marzo 2021 per essere poi riunita, il 31 ottobre 2023, in seguito alla declaratoria di nullità d decreto che dispone il giudizio, sicchè il difensore non aveva potuto interloquire sulle istanze di rinvio formulate dal coimputato nel separato procedimento.
2.1.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità quanto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a) per avere la Corte di merito ripercorso la sentenza di primo grado, in tal modo eludendo le censure proposte con l’appello, con specifico riferimento alla condotta di distrazione contestata in riferimento all’atto d scissione societaria che, tenuto conto del vincolo di solidarietà tra le società coinvolte, non è idoneo a cagionare pregiudizio ai creditori, anche laddove i medesimi non si siano opposti all’atto di trasformazione. Evidenzia, in dettaglio, come le conformi sentenze di merito siano incorse nel medesimo errore laddove hanno assegnato
all’atto di scissione la natura di trasferimento, in violazione dell’art. 2506 cod. civ ed abbiano omesso di considerare l’assenza di pregiudizi in conseguenza della circostanza per cui: la scissione è stata preceduta da tutti gli adempimenti previsti dal codice civile; l’atto è stato pubblicato ed annotato nel registro delle imprese; l’operazione ha avuto ad oggetto principalmente un contratto di leasing immobiliare relativo a tre unità; l’assegnazione alla beneficiaria ha riguardato sia la parte attiva che quella passiva, con conseguente inidoneità della scissione a determinare effetti depauperativi del patrimonio, come emerge dalla lettura del bilancio di RAGIONE_SOCIALE del 30 settembre 2009, che evidenziava un patrimonio netto positivo a garanzia dei creditori. Il vincolo di solidarietà tra le parti dell’operazione esclude inoltre, ogni pregiudizio, mentre le conformi sentenze di merito hanno equiparato la mala gestio degli amministratori, statuita dal giudice civile, al dolo di bancarotta, senza considerare i tempi della scissione rispetto al fallimento, sopravvenuto dopo due anni e sei mesi; il capitale netto della scissa pari ad oltre 500.000 euro; la giustificazione tecnica dell’operazione, finalizzata a separare l’attività puramente immobiliare da quella di gestione alberghiera, rimasta in capo a RAGIONE_SOCIALE. L’affermazione di responsabilità è stata resa in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al dolo, mediante il richiamo a mere clausole di stile e senza la necessaria verifica, ex ante ed in concreto, degli indici di fraudolenza, invece esclusi dalle allegazioni difensive, rimaste ignorate.
2.1.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura in riferimento alla richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 217 I.f., rigettata con statuizione priv motivazione.
2.1.4. Con il quarto motivo, contesta il diniego dell’attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, I.f. in considerazione dell’entità del danno cagionato alla curatela, pari a circa 123.000,00 euro, rispetto all’ammontare del patrimonio sociale, quantificato in oltre sedici milioni di euro.
2.1.5. Con il quinto motivo, deduce analoga censura quanto al diniego delle attenuanti generiche.
2.2. Con il ricorso, NOME COGNOME articola quattro motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità quanto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), in termini sovrapponibili al secondo motivo svolto nell’interesse del coimputato, con specifico riferimento al ruolo di extraneus al medesimo attribuito, che postula il rigoroso accertamento del dolo di concorso.
2.2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento alla richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 217 l.f., rigettata con statuiz priva di motivazione.
2.2.3. Il terzo motivo contesta il diniego dell’attenuante di cui all’art. 219 comma terzo, I.f. in termini analoghi alla censura svolta nel quarto motivo dal coimputato.
2.2.4. Il quarto motivo deduce omessa motivazione quanto alla richiesta del beneficio della non menzione.
Il 1 novembre 2025, il Difensor degli imputati ha depositato, con distinti atti, motivi nuovi, con i quali ribadisce le ragioni delle impugnazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato.
1.11 primo, assorbente, motivo è fondato.
1.1. Come risulta dal dispositivo della sentenza impugnata, la Corte d’appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale sub b), contestato a NOME COGNOME, per essere il reato estinto per prescrizione, omettendo di assumere la medesima statuizione in ordine al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo a), consumato nella medesima data (sentenza dichiarativa di fallimento del 1 marzo 2012.
Alla data di deliberazione della sentenza impugnata era, invero, già maturato (il 17 dicembre 2024) il termine massimo di prescrizione anche per il coevo delitto sub a), tenuto conto delle sospensioni correlate ai rinvii disposti alle udienze del 21 aprile 2020 (pari a 64 giorni ai sensi dell’art. 83 del d. I. 17/3/2020, n. 18) e del 2 gennaio 2024 (per giorni 42).
1.2. In riferimento alla sospensione del procedimento, va rilevato come la posizione processuale di NOME COGNOME sia stata separata da quella del coimputato NOME COGNOME all’udienza del 23 marzo 2021, per essere ricongiunta solo in data 31 ottobre 2023.
Trova, pertanto, applicazione il principio – che va qui ribadito – per cui «L’effetto estensivo della prescrizione si determina quando per più reati connessi si procede ‘congiuntamente’, in quanto il Giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi i quali potrebbero
chiedere lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata» (Sez. 5, n. 38078 del 05/04/2005, Mangia, Rv. 233074-01); se – come nella fattispecie in esame – si procede separatamente, tale effetto non si verifica e la sospensione non opera nei confronti dell’imputato non interessato dal rinvio di udienza (cfr. Sez. 2, n. 39198 del 24/9/2024).
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto a NOME COGNOME estinto per prescrizione.
1.3. In assenza di statuizioni civili, l’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva della prescrizione non consente di valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (v. per tutte Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01).
Analoga statuizione deve essere resa anche nei confronti dell’imputato NOME COGNOME.
2.1. Le censure articolare dal ricorrente superano, invero, il vaglio di ammissibilità e sono, pertanto, idonee alla costituzione del rapporto processuale, nel cui ambito trova applicazione la regola di garanzia di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, COGNOME, Rv. 199903; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 213981 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; sull’assoluta genericità dei motivi, v. Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, 266818).
2.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Sezione ha già affermato come integri il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valo qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636 – 02); e, al riguardo, le conformi sentenze di merito risultano aver svolto il doveroso vaglio di contesto, dando conto non solo della pericolosità dell’operazione, ma anche del dolo generico di fattispecie, per la cui integrazione non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la
consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quel di garanzia delle obbligazioni contratte.
In particolare, le conformi sentenze di merito hanno fatto corretta applicazio dei principi, enunciati da questa Corte, per cui l’accertamento dell’elemento ogget della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizz ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della con alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto i l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generator squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprendito necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in peric dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzi creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevol volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/20 Sgaramella, Rv. 270763 – 01).
Quanto ai rilievi svolti sul punto dell’affermazione di responsabilità in relaz alla bancarotta documentale, il ricorrente non si confronta, allo stesso modo, c titolo concorsuale dell’imputazione.
Il primo motivo – che assorbe il secondo – è, pertanto, infondato.
2.3. Il terzo motivo è meramente assertivo, limitandosi a postula l’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, s confrontarsi con il costrutto giustificativo reso al riguardo.
2.4. Il quarto motivo è, invece, fondato, non risultando alcun profil motivazione in merito al diniego del beneficio della non menzione della condanna.
Da quanto sin qui argomentato, discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto petiprescrizi
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore
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