Prescrizione Bancarotta: La Cassazione sul Calcolo del Termine
L’istituto della prescrizione bancarotta è un tema centrale nel diritto penale fallimentare, poiché determina il limite temporale entro cui lo Stato può perseguire un reato. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo argomento, cogliendo l’occasione per ribadire principi fondamentali anche in materia di ammissibilità del ricorso e di valutazione delle circostanze attenuanti. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali per comprendere la rigorosa interpretazione della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imprenditore, condannato in primo e secondo grado per reati di bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imprenditore ha quindi deciso di adire la Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a cinque distinti motivi, con i quali contestava sia la sussistenza della sua responsabilità, sia aspetti procedurali e sostanziali della condanna, tra cui la presunta intervenuta prescrizione del reato.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato e rigettato tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Primo, Secondo e Terzo Motivo: Vizio di Motivazione e Questioni Nuove
I primi tre motivi, trattati congiuntamente, lamentavano una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza d’appello riguardo all’affermazione della responsabilità penale. La Cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, sottolineando che la motivazione della Corte territoriale era logica e coerente. Inoltre, ha rilevato un profilo di inammissibilità cruciale: il secondo e il terzo motivo introducevano censure che non erano state sollevate nel precedente grado di giudizio, violando il principio secondo cui non si possono dedurre in Cassazione questioni non devolute al giudice d’appello.
Quarto Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il ricorrente si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta esente da illogicità.
Il Calcolo della Prescrizione Bancarotta: il Quinto Motivo
Il punto centrale del ricorso riguardava la prescrizione bancarotta. L’imprenditore sosteneva che i reati a lui ascritti si fossero estinti per il decorso del tempo. La Cassazione ha smontato questa tesi con un calcolo preciso e inequivocabile:
– Dies a quo (data di inizio): Il termine di prescrizione per i reati di bancarotta decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, che nel caso specifico era il 13 ottobre 2014.
– Termine massimo di prescrizione: Per i reati contestati, il termine massimo è di 12 anni e 6 mesi.
– Data di estinzione: Di conseguenza, il reato si prescriverà solo il 13 aprile 2027.
Essendo il ricorso deciso nel 2025, il termine di prescrizione non era affatto maturato, rendendo anche questo motivo manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono molteplici e toccano diversi aspetti del diritto processuale e sostanziale. In primo luogo, la Corte ha sanzionato la superficialità dei motivi relativi alla responsabilità, evidenziando come il vizio di motivazione censurabile in Cassazione debba consistere in una manifesta illogicità e non in una mera rilettura delle prove. In secondo luogo, ha riaffermato il principio di inammissibilità dei motivi nuovi, a tutela del corretto svolgimento dei gradi di giudizio. Infine, sul tema della prescrizione bancarotta, ha applicato in modo rigoroso le norme sul calcolo dei termini, chiarendo in modo definitivo il dies a quo e la durata massima, senza lasciare spazio a interpretazioni alternative.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Sancisce che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve fondarsi su vizi specifici e non può introdurre questioni nuove o mirare a una riconsiderazione del merito dei fatti. Soprattutto, fornisce un chiaro vademecum sul calcolo della prescrizione bancarotta, ribadendo che il momento determinante per l’inizio del decorso è la sentenza di fallimento. Questa decisione comporta l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la solidità dell’impianto accusatorio e la correttezza delle decisioni dei giudici di merito.
Da quale momento inizia a decorrere la prescrizione per il reato di bancarotta?
La prescrizione inizia a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, l’ordinanza conferma che i motivi di ricorso che non sono stati previamente dedotti come motivo di appello sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. È sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, anche se altri elementi non vengono esplicitamente menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12971 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12971 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RACCUJA il 17/01/1956
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della C)i . :e di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 223, 216, n. 1) e 2), 219 R.D. 267/1942.
Considerato che il primo, secondo, terzo motivo di ricorso -che annmeltono una unitaria valutazione in quanto le doglianze si incentrano sulla violaz aie di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pi male responsabilità del ricorrente – sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quelh , che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le rn51sime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimenti); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod )roc. pen.; inoltre con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deducono censl.r che non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello sec Dndo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella seni enza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto coni:e ;tare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Considerato il quarto motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – r on è consentito è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della seni enza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considento il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giL dice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, Dr enda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pi di o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri ca tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 285:35 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Considerato che il quinto motivo – con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’ estinzione dei reati per intervenuta prescrizione – è manifestamente infondato in quanto:
Il dies a quo è il 13/10/2014 (data in cui veniva dichiarato il fallirne’ ito)
Il termine massimo di prescrizione dei reati di cui all’imputazione è di anni 12 mesi 6;
Pertanto, il termine massimo di prescrizione dei reati di cui all’impugr !ione maturerà il 13/04/2027.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soriria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 Il Cpnigliere est sore GLYPH
Il Presidente